Barbieri in Ospedale. Un barbiere è tenuto a rilasciare la ricevuta per le prestazioni rese in un ospedale?
Attilio M.
Barbieri in Ospedale
In linea generale, i corrispettivi delle prestazioni di servizi (e delle cessioni di beni) per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma rispetto alle quali sussiste comunque l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino (articolo 1, Dpr 696/1996). Tuttavia, per una serie di operazioni, è espressamente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione. Tra queste ultime rientrano le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni (articolo 2, lettera r, Dpr 696/1996). Pertanto, al ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge, per le prestazioni rese in un ospedale, un barbiere non è tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.
Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita’ previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.