Il Dlgs. n. 50/2016 (art. 190), recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, amplia l’istituto del baratto amministrativo. Secondo l’articolo 190, comma 1, gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunita’ di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
La nuova norma riferisce di “contratti di partenariato sociale”, da stipularsi “sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione a un preciso ambito territoriale” e che “possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”.
Ricordiamo che per Baratto amministrativo si intende il complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell’art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.