bar-interno-ospedale-danno-erarialeBar all’interno di un Ospedale, danno erariale senza affidamento pubblico. Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 130 depositata il 9 maggio 2018.


L’atto di citazione individua chiaramente il danno erariale  in termini di differenza fra l’importo che l’Azienda avrebbe potuto conseguire attraverso l’affidamento in concessione dei locali per la prestazione del servizio mediante gara a evidenza pubblica (importo a sua volta calcolato in termini di base d’asta sui ricavi in precedenza maturati dalla Cooperativa San Luca) e quanto effettivamente percepito dalla stessa Azienda in conseguenza della locazione.

 

Entro tale contesto, anche il fatto illecito contestato ai componenti del Collegio sindacale è chiaramente definito, coincidendo con l’assenza di rilievi, da parte di tale organo, sulla delibera che ebbe a determinare la stipula del contratto di locazione con la Cooperativa. Chiaramente individuato il danno, starà dunque al merito vagliarne la sussistenza, in una alla fondatezza delle contestazioni erariali, al di fuori di qualsivoglia profilo di nullità della citazione.

 

Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, maturata in particolare in tema di oneri di urbanizzazione, la quale ha posto in evidenza che “la struttura ospedaliera comprendente spazi commerciali interni, di differente destinazione (parafarmacia, bancoposta, edicola, centro di fisioterapia/palestra, fioraio, merceria, bar, self service e parrucchiere) costituisce opera pubblica (…), né rileva in senso contrario la presenza degli spazi commerciali, i quali vanno contestualizzati al luogo (sede di ospedale) e al prevalente interesse pubblico diretto a consentire, anche per il tramite di detti esercizi, un più facile e immediato accesso al servizio sanitario. Infatti, detti esercizi sono orientati nei confronti di una ben determinata utenza che frequenta la struttura ospedaliera. Ne consegue che la natura ‘commerciale’ di dette attività risulta stemperata dalle esigenze dei fruitori della struttura ospedaliera, dovendo considerarsi dirimente che dette attività sono destinate a favore di una determinata utenza che, altrimenti, ne sarebbe priva” (TAR Toscana, 20.12.2016, n. 1827).

 

In conclusione, per i giudici contabili, trattandosi di un servizio pubblico, inteso quale “attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale” (Cons. Stato, 2823/2011), l’Azienda avrebbe dovuto ricorrere al regime dell’evidenza pubblica, nel quadro proprio delle concessioni di servizi, a norma dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente (oggi dell’intera Parte III del D.Lgs. 50/2016).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.