Le somme erogate dal fondo di solidarietà a favore di soggetti vittime della messa in liquidazione di banche non fanno reddito.
Hanno, infatti, natura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, essendo parametrate non alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore.
Quindi, sotto il profilo fiscale, l’indennizzo forfettario non è riferito alla perdita di redditi, ma a un mero reintegro patrimoniale, senza rilevanza reddituale. Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 3/E del 12 gennaio 2017, a un obbligazionista coinvolto nella risoluzione della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio.
Il caso affrontato è collegato alle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), che ha istituto un fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni in favore degli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, e rispettivi eredi) che alla data di entrata in vigore del Dl 183/2015 (23 novembre 2015) detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, dalla Cassa di risparmio di Ferrara e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, e nell’articolo 9 del Dl 59/2016, che ha definito due diverse modalità per beneficiare delle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà:
- erogazione diretta da parte del fondo, a seguito di apposita istanza da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 59, cioè dal 3 luglio 2016 (l’importo dell’indennizzo è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti, al netto degli oneri e delle spese connessi nonché del differenziale positivo tra il rendimento di questi “investimenti” e il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani)
- attivazione di una procedura arbitrale.
In particolare, per gli strumenti acquistati entro il 12 giugno 2014, la presentazione dell’istanza non consente di ricorrere alla procedura arbitrale, mentre l’attivazione della procedura arbitrale preclude l’indennizzo forfettario, la cui procedura, se già attivata, è improcedibile. In altre parole, chi intende accedere alle risorse del fondo e non ha richiesto il rimborso forfettario, può attivare, in via alternativa, la procedura arbitrale. Questa è, in ogni caso, ammessa per gli strumenti finanziari acquistati dopo il 12 giugno 2014.
Nella fattispecie, il quesito posto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6 del Tuir. L’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall’interpellante, affermando che le somme percepite a titolo di indennizzo forfettario dall’apposito fondo di solidarietà non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (“danno emergente”), ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir.
Lo stesso trattamento fiscale vale anche per le somme risarcite attraverso la procedura arbitrale, visto che le stesse sono corrisposte previo accertamento della responsabilità per “la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998”.