banca-italia-controlli-antiriciclaggioNovità in vista arrivano dalla Banca d’Italia: i controlli antiriciclaggio sono stati rafforzati. Ecco cosa cambia nello specifico.


Le nuove disposizioni della Banca d’Italia, in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, contenute nel provvedimento 30 luglio 2019, adeguano la disciplina agli ultimi cambiamenti nel quadro istituzionale e normativo a livello europeo e nazionale.

Le disposizioni contenute nel documento Banca d’Italia si applicano ai seguenti soggetti:

a) banche;

b) società di intermediazione mobiliare (SIM);

c) e anche società di gestione del risparmio (SGR);

d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);

e) e inoltre società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);

f) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB;

g) come anche istituti di moneta elettronica (Imel);

h) istituti di pagamento;

i) e anche società fiduciarie;

l) confidi;

m) soggetti eroganti micro-credito;

n) come inoltre Poste Italiane S.p.A., per l’attività di bancoposta;

o) e infine Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

A queste si aggiungono le succursali italiane di banche, intermediari, e istituti di pagamento e moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altropaese comunitario o tenuti a designare in Italia un punto di contatto ai fini antiriciclaggio.

Banca d’Italia, controlli antiriciclaggio rafforzati

Così, in parole povere, si dà il via agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di

  • adeguata verifica della clientela
  • fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Si applicano a partire dal 1° gennaio 2020:

  • l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy motivata che indichi le scelte del destinatario in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati (cfr. Parte Seconda, Sezioni II e III delle Disposizioni);
  • l’obbligo, per le capogruppo, di istituire un base informativa comune;
  • l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio: i destinatari trasmettono alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020.

A questo link le nuove linee guida antiriclaggio della Banca d’Italia.