Previsto il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di riferimento
La legge di stabilità 2014 (commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge 147/2013) prevede la possibilità a regime, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, qualora siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative (commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del Dl 185/2008).
Il provvedimento del 6 giugno illustra nei dettagli l’ambito di applicazione e le operazioni che possono dare luogo alla fruizione dell’agevolazione, soffermandosi su alcune ipotesi particolari.
Indica quindi le modalità con cui deve essere determinata la base imponibile da assoggettare al regime dell’imposta sostitutiva e gli effetti che scaturiscono dall’esercizio dell’opzione.
La disciplina, rivolta alle società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria o traslativa, permette di derogare alle regole generali in base alle quali l’imponibile fiscale deriva dalle risultanze contabili del bilancio d’esercizio.
In particolare, tali soggetti possono esercitare la scelta per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all’esercizio nel corso del quale l’operazione straordinaria o traslativa ha avuto efficacia giuridica, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. È comunque preclusa tale possibilità con riferimento a componenti di bilancio per cui si è già usufruito di altri regimi di riallineamento.
L’imposta sostitutiva va versata, a regime, in un’unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in riferimento al quale l’operazione ha avuto luogo. Il versamento, per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, dovrà invece essere effettuato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Gli effetti fiscali dell’affrancamento decorrono a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva e sono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva.
Sarà necessario indicare in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna delle ipotesi in relazione alle quali si è proceduto all’esercizio dell’opzione per il regime, gli importi assoggettati a imposta sostitutiva. Tutti gli altri elementi necessari ai fini dell’attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione dell’agevolazione dovranno inoltre essere evidenziati in un apposito documento extracontabile da esibire, su richiesta, all’ufficio competente.
FONTE: Fisco oggi, rivista telematica dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Gianfranco Mingione