Con la sentenza 22503/2015, la Corte di cassazione ha offerto importanti indicazioni in merito alle modalità di determinazione del valore di avviamento ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro all’atto della cessione d’azienda (o del ramo d’azienda).
In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato che, dal punto di vista civilistico, per avviamento si deve intendere l’attitudine dell’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria. Ai fini della relativa valutazione, è quindi corretto ritenere che il valore di avviamento dell’azienda (o del ramo d’azienda) ceduta non sia comunque inferiore al suo costo di affitto, qualora si tratti di un’azienda (o di un ramo d’azienda) locata a soggetti terzi.
L’avviamento, infatti, si identifica con la capacità di profitto di un’attività produttiva, vale a dire “con una qualità dell’azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono”.
Ne consegue che il cennato criterio di valutazione dell’avviamento risulta plausibile tenuto conto del principio che impone di considerare proprio la prevedibile capacità dell’azienda di coprire i costi, sia di natura commerciale che di natura fiscale.