Nella circolare n. 21/E del 7 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune istruzioni agli Uffici in materia di autotutela tributaria.


Questo istitituto segue la nuova disciplina prevista dagli artt. 10-quater e 10-quiquies dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotti dal d.lgs. n. 219/2023, emanato in attuazione della legge n. 111/2023.

Che cosa si intende con autotutela in questo contesto?

Attraverso l’autotutela, i contribuenti possono chiedere all’Agenzia delle entrate la rettifica di eventuali errori, evitando così il sorgere di un contenzioso tributario.

Con l’entrata in vigore della riforma fiscale, l’autotutela è stata suddivisa in due tipologie: obbligatoria e facoltativa. In particolare, l’autotutela obbligatoria è disciplinata dall’art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, rubricato «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria», che sancisce, al co. 1, il potere per l’amministrazione finanziaria di annullare, totalmente o parzialmente, atti di imposizione oppure di rinunciare all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

  1. errore di persona;
  2. errore di calcolo;
  3. errore sull’individuazione del tributo;
  4. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  5. errore sul presupposto d’imposta;
  6. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  7. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Autotutela facoltativa

L’autotutela facoltativa, invece, è disciplinata dall’art. 10-quinquies, rubricato «Esercizio del potere di autotutela facoltativa», il quale dispone che, fuori dai casi di autotutela obbligatoria, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, oppure rinunciare all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. In questo caso, l’Agenzia ha un certo margine di discrezionalità sulla correzione.

Pertanto, il potere di autotutela “può” essere esercitato dall’amministrazione nelle seguenti ipotesi:

  • in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili alle fattispecie elencate dal co. 1 dell’art. 10-quater o per i quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità;
  • nel caso in cui ricorrano i vizi indicati dal co. 1 dell’art. 10-quater, ma sia già decorso il termine “di un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione” previsto dal co. 2 dell’articolo citato.

Autotutela tributaria: le linee guida dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 21/E ha approfondito le novità legate alla procedura di autotutela tributaria, chiarendo in particolare i passaggi per attivarla.

In primo luogo, l’Agenzia delle entrate si sofferma sul termine per presentare l’istanza di autotutela. Nella circolare si legge che il detto termine è pari ad 1 anno, il quale comincia a decorrere dal momento in cui l’atto viziato acquisisce il carattere della definitività per mancata impugnazione. Qualora sia decorso il detto termine annuale, nell’ottica di rispettare i principi di collaborazione e buona fede, che hanno guidato l’introduzione degli artt. 10-quater e 10-quinquies, è comunque riconosciuta al contribuente la facoltà di presentare un’istanza di autotutela facoltativa, costituendo quest’ultima una fattispecie residuale. La normativa, quindi, concede un anno a partire dalla definitività dell’atto, ossia dal momento in cui non viene presentato un ricorso.

Istanze via PEC

L’istanza di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto da annullare e può essere inviata anche tramite PEC all’ufficio territoriale competente. Se, per errore, il contribuente invia l’istanza a un ufficio non competente (ad esempio, una Direzione regionale per un atto emesso da un Ufficio provinciale), la richiesta sarà tempestivamente inoltrata dall’Ufficio ricevente a quello corretto e il contribuente verrà informato di tale circostanza all’indirizzo indicato o, in mancanza, al domicilio fiscale registrato.

Inoltre, in caso di autotutela obbligatoria, trascorsi 90 giorni dalla ricezione senza risposta, il contribuente può contestare il rifiuto tacito. Tale termine comincia a decorrere dal momento in cui l’Ufficio competente ha ricevuto l’istanza.

Istanze tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

L’istanza può essere inoltrata attraverso i servizi telematici, accedendo al portale dell’Agenzia tramite SPID, CIE o CNS, per posta elettronica certificata, o tramite consegna a mano presso lo sportello competente. Nell’istanza devono essere inclusi:

  • i dati identificativi del contribuente o del rappresentante a cui è stato notificato l’atto;
  • i recapiti per le comunicazioni, con indirizzo PEC o, per chi non possiede la PEC, quello del difensore/procuratore abilitato con elezione di domicilio presso di lui;
  • i dettagli dell’atto da annullare;
  • una descrizione accurata dei fatti e la documentazione utile per la valutazione da parte dell’Ufficio;
  • la specificazione degli errori presenti e delle ragioni, chiare e complete, che giustificano l’annullamento;
  • la firma del contribuente o del rappresentante legale, o del procuratore, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 600/1973, con procura allegata all’istanza.

Se manca uno dei domicili digitali richiesti, la notifica della risposta sarà inviata al domicilio fiscale del contribuente, risultante dall’anagrafe tributaria.

Il testo della circolare

Qui il documento completo.