Tale obiettivo è integrato dalla semplice sottrazione di elementi utili all’eventuale riscossione coatta oppure da comportamenti volti a renderla maggiormente difficoltosa.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7177 del 17 febbraio 2017, statuisce che “in tema di sequestro preventivo con finalità di confisca, sussiste il fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 – quando il fondo patrimoniale è stato costituito dopo l’inizio delle indagini della Guardia di Finanza e sono stati ricompresi, con vincolo temporaneo, anche beni mobili soggetti a obsolescenza”.
Evoluzione processuale
Con ordinanza del 1° dicembre 2015, il Tribunale di Macerata ha respinto la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo dei beni, in relazione al reato di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, essendo lo stesso integrato dalla mera condotta di sottrazione di beni alla possibile riscossione coatta o da condotte comunque volte a renderla maggiormente difficoltosa. Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato anche la finalità elusiva del fondo patrimoniale, richiamando gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e l’evidenza dello scopo fraudolento insito nell’apposizione di un vincolo di durata trentennale anche su beni mobili soggetti a obsolescenza e degrado, quali le automobili.
Avverso tale ordinanza viene proposto ricorso in Cassazione, tra gli altri, per i seguenti motivi:
- insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento alla costituzione di fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e 171 codice civile sui beni mobili e immobili, volta unicamente a soddisfare i fabbisogni del nucleo familiare, con la conseguenza che doveva essere escluso il compimento di qualsiasi atto fraudolento nei confronti del Fisco
- insussistenza del necessario elemento soggettivo del reato prospettato, in quanto l’atto di disposizione oggetto della contestazione era stato predisposto prima della conclusione delle indagini della Guardia di finanza
- esclusione della natura pregiudizievole dell’atto, alla luce del disposto dell’articolo 2929-bis del codice civile, che consente al creditore pregiudicato da un atto di cessione a titolo gratuito, o che vincola la disponibilità del bene, di agire esecutivamente anche senza il previo esperimento dell’azione revocatoria
- omessa considerazione della inidoneità della condotta a sottrarre i beni conferiti nel fondo patrimoniale alla riscossione coattiva delle imposte, non essendo definitivo l’accertamento tributario.
Pronuncia della Corte suprema
Occorre preliminarmente soffermarsi sulla possibilità di ricorrere in Cassazione – in materia di misure cautelari reali – per vizi di motivazione. A giudizio della Corte, un ricorso può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’articolo 325, comma 1, cpp. Nel concetto di violazione di legge, però, devono essere ricompresi anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente violazione dell’articolo 125 cpp. È inoltre preclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cpp, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile.
In merito all’inidoneità della costituzione del fondo patrimoniale a pregiudicare gli interessi dell’Amministrazione finanziaria e l’indeterminatezza del credito vantato da quest’ultima, a parere della Cassazione, il ricorso è inammissibile non rilevando, nel caso in esame, l’introduzione nell’ordinamento dell’articolo 2929-bis cc, secondo cui “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto”.
Non risulta, infatti, che l’Amministrazione finanziaria creditrice dei ricorrenti sia munita di titolo esecutivo e possa, quindi, procedere a esecuzione forzata anteriormente al vittorioso esperimento dell’eventuale azione revocatoria, con la conseguenza che, essendo trascorso oltre un anno dal perfezionamento del negozio pregiudizievole, non sussistono neppure i presupposti per poter applicare la previsione della nuova disposizione.
A giudizio della Corte, che dichiara quindi l’inammissibilità del ricorso, il Tribunale, inoltre, ha correttamente evidenziato anche la finalità elusiva del negozio perfezionato dai ricorrenti, richiamando al riguardo gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, e l’evidenza dello scopo fraudolento insito nell’apposizione di un vincolo di durata trentennale anche su beni mobili soggetti a obsolescenza e degrado, quali le automobili.