La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, tra l’altro, sull’interpretazione dell’articolo 56 del TFUE ed è stata presentata nel quadro di una controversia che oppone alcune società ungheresi al governo ungherese in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario di una disciplina fiscale nazionale, in applicazione della quale le società lamentano di aver sofferto un danno.
I protagonisti del contenzioso comunitario
In particolare, la fattispecie riguarda società commerciali le quali gestivano slot machine in sale da gioco. Esse esercitavano le loro attività principalmente tramite macchinari provenienti da altri Stati membri. Una parte della loro clientela era costituita da cittadini dell’Unione europea in vacanza in Ungheria.
La normativa fiscale ungherese
Sulla base di una legge nazionale del 2011 è stato quintuplicato l’importo della tassa forfettaria mensile gravante sulla gestione delle slot machine installate nelle sale da gioco, ed è stata nel contempo aggiunta una tassa proporzionale, sotto forma di percentuale degli introiti trimestrali netti di ciascuna macchina.
L’importo della tassa che gravava sull’esercizio delle slot machine installate nei casinò restava, per parte sua, immutato. La questione è approdata nell’apposita sede giurisdizionale, dinanzi alla quale le società ricorrenti hanno lamentato di aver patito un danno derivante dal versamento delle tasse sui giochi da loro effettuato, dal deprezzamento delle loro slot machine e dalle spese affrontate nell’ambito del procedimento principale.
La autorità giurisdizionale coinvolta ha sospeso il procedimento sottoponendo al vaglio pregiudiziale della Corte UE la seguente questione: se sia compatibile con l’articolo 56 TFUE una normativa non discriminatoria di uno Stato membro che, mediante un atto unico e senza prevedere un periodo di adeguamento, quintuplica la precedente aliquota dell’imposta diretta da pagare per le slot machine gestite all’interno di sale da gioco, denominata imposta sul gioco, e istituisce, inoltre, un’imposta sul gioco con una determinata aliquota, il che comporta che sia limitata l’attività degli operatori di giochi d’azzardo che gestiscono sale da gioco.
Le valutazioni della Corte di giustizia
La Corte Ue pertanto è chiamata ad esaminare la normativa nazionale sotto l’angolo visuale dell’articolo 56 TFUE. Benchè l’imposizione tributaria diretta rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto comunitario e, segnatamente, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
L’articolo 56 TFUE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno allettanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi.
Viceversa, non rientrano nell’ambito dell’articolo 56 TFUE misure il cui unico effetto sia quello di causare costi supplementari per la prestazione in questione e che incidano allo stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna a uno Stato membro.
È pacifico che la legge del 2011 non istituisce nessuna discriminazione diretta tra le società ungheresi e le società stabilite in altri Stati membri che gestiscono slot machine in sale da gioco in territorio ungherese, dato che la tassa forfettaria e la tassa proporzionale istituite da tale legge sono prelevate in condizioni identiche per tutte queste società.
Inoltre, né dalla decisione di rinvio, né dalle osservazioni presentate dalle parti in causa si ricava che le società che gestiscono sale da gioco sul mercato ungherese siano stabilite in maggioranza in altri Stati membri, nel qual caso la normativa nazionale potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri.
Tuttavia, le ricorrenti nel procedimento principale asseriscono che la legge del 2011, aumentando drasticamente l’importo delle tasse che colpiscono la gestione delle slot machine nelle sale da gioco, ha intralciato una gestione redditizia di tali macchine da parte dei gestori di sale da gioco e ha così concesso per questa attività un’esclusiva di fatto ai gestori di casinò.
Ad ogni modo, anche ipotizzando che taluni gestori di sale da gioco percepissero ricavi più alti, l’utile restante una volta dedotte dette tasse e spese varie sarebbe stato inesistente o, tutt’al più, minimo.
A tal proposito, la Corte Ue rileva che, nell’ipotesi in cui la legge del 2011 fosse stata effettivamente tale da proibire, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione del servizio di gestione delle slot machine nelle sale da gioco in Ungheria, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, essa dovrebbe essere considerata come un ostacolo alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE.
Sarebbe questo il caso qualora il giudice del rinvio constatasse che l’aumento delle tasse previsto dalla legge di modifica del 2011 ha avuto l’effetto di confinare l’attività di gestione delle slot machine nei casinò, ai quali questo aumento non si applicava.
In tal modo, detto aumento avrebbe prodotto un effetto paragonabile a quello di un divieto di gestione delle slot machine fuori dei casinò, che una consolidata giurisprudenza considera un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
Le conclusioni degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale, senza prevedere un periodo transitorio, quintuplica l’importo di una tassa forfettaria che grava sulla gestione delle slot machine nelle sale da gioco e istituisce, per di più, una tassa proporzionale che grava su questa stessa attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall’articolo 56 TFUE se e in quanto sia tale da proibire, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libera prestazione del servizio di gestione delle slot machine nelle sale da gioco, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.