aumenti-revisori-conti-enti-locali-corte-dei-contiAumenti per i Revisori dei Conti degli Enti Locali, per la Corte dei Conti non c’è il via libera. Il parere arriva con la delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 5/2019 .


Appare necessario sintetizzare il quadro normativo di riferimento concernente i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali.

 

La norma principale è l’art. 241 del TUEL, la quale prevede che

 

“Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

 

Il compenso può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per cento. Il compenso può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

 

Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.”

 

La conclusione

 

Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione.

 

In conclusione, per la Corte dei Conti, sulla possibilità da parte degli enti locali di poter adeguare i compensi dei revisori dei conti alle convenzioni in corso, ossia senza più la riduzione del 10%, la risposta è positiva se, nella delibera del consiglio comunale di nomina, si è fatto esplicito riferimento a un obbligo di adeguamento alle disposizioni di legge.

 

La risposta è, invece, negativa se l’adeguamento dei compensi riguarda il nuovo aggiornamento disposto dal decreto 21 dicembre 2018.

 

In conclusione, per i giudici contabili emiliano-romagnoli, il nuovo decreto non lascia alcuno spazio agli enti locali per poter adeguare i compensi in difformità della delibera di nomina.

 

In allegato il testo completo della delibera.