In seguito alla nuova normativa disposta dal decreto legislativo 75/2017 arriva alla Corte dei conti la prima domanda, da parte di un Comune, sulla possibile destinazione al fondo delle risorse decentrate rese disponibili a seguito di riduzione, e quindi di risparmio, della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa finanziati a bilancio negli enti privi di dirigenti.
Il problema interpretativo che sta alla base della richiesta di motivato avviso riguarda i limiti di incremento del Fondo per il salario accessorio. Ai fini di un corretto inquadramento della tematica in esame giova ricordare che il “paletto” posto dalla legge in materia di incremento progressivo del salario accessorio si pone come limite ulteriore all’interno del già delimitato aggregato delle spese di personale (definito ai sensi dell’art.22 della L.R. 18/2015) proprio in ragione della preoccupazione (già fatta propria dalle Sezioni Riunite di questa Corte con – 5 – deliberazione 51/CONTR/11) dell’eventuale effetto di automatismo incrementale che una crescita non delimitata delle risorse destinate al salario accessorio potevano determinare sulla massa degli oneri finanziari destinati al personale, ciò, in particolare, in periodi di blocco della contrattazione collettiva.
L’art. 23, secondo comma, del predetto decreto legislativo, che entrerà in vigore il 22 giugno 2017, stabilisce che, a decorrere dall’1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 e che, a decorrere dalla medesima data, l’art. 1 comma 236 della L.208/2015 viene abrogato. Va data adeguata rilevanza anche a quanto previsto dal successivo terzo comma dell’art. 23, secondo il quale, fermo restando il vincolo predetto, che costituisce, quindi, un tetto invalicabile nell’ottica di invarianza della spesa, gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli riferiti alle spese di personale, in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
A partire dal 2017, il limite non superabile è dato solo dal non superamento dell’importo complessivo del salario accessorio del 2016, mentre resta riservata alla valutazione discrezionale dell’ente la decisione sul mantenimento delle risorse per un eventuale nuovo incarico di posizione organizzativa (nell’ipotesi che il risparmio derivasse da cessazione del dipendente e non della posizione) laddove necessario o, in alternativa, sull’eventuale destinazione a progetti di produttività o a processi di razionalizzazione dei servizi. Su queste basi, la Corte conclude che le nuove norme concedono ampia flessibilità all’ente locale nel destinare le risorse accessorie non vincolate, in ragione della propria situazione organizzativa.
In allegato il testo completo della Sentenza.