I nuovi codici tributo devono essere utilizzati per versare, con i modelli F24 e F24EP, le somme dovute a seguito dell’accordo sottoscritto tra ufficio e contribuente.
Da “T030” a “T039”: in pista dieci nuovi codici per il versamento di tributi, relativi interessi e sanzioni, derivanti dagli atti emessi dagli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate, che sono stati oggetto di reclamo e di mediazione.
A istituirli è la risoluzione 63/E del 30 maggio 2017:
Tributi
T030: per l’imposta di bollo (e relativi interessi)
T031: per l’imposta ipotecaria (e relativi interessi)
T032: per la tassa ipotecaria (e relativi interessi)
T034: per i tributi speciali catastali (e relativi interessi)
T038: per i tributi speciali catastali (e relativi interessi) – rendita presunta
Sanzioni
T033: per le sanzioni amministrative
T036: per le sanzioni relative a violazioni della normativa catastale
T037: per le sanzioni per mancato adempimento catastale – rendita presunta
Oneri accessori
T035: per gli oneri accessori connessi a operazioni catastali (e relativi interessi)
T039: per gli oneri accessori connessi a operazioni catastali (e relativi interessi) – rendita presunta.
La risoluzione precisa che per il versamento delle eventuali spese di notifica degli atti di mediazione si utilizza il vigente codice tributo 9400. Per la corretta compilazione del modello F24, i codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna esclusivamente “Importi a debito versati”. Inoltre, negli appositi campi, devono essere indicati anche il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento (dati che il contribuente trova nell’atto di mediazione).
Per quanto riguarda, invece, la compilazione del modello F24 EP (enti pubblici), i codici vanno esposti in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), mentre i campi “codice ufficio” “codice atto” e “riferimento B” (anno di riferimento) devono essere riempiti con le informazioni riportate nell’atto di mediazione.