Il Tar Campania, con sentenza 2398 dell’8 novembre 2016 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento della delibera del consiglio comunale avente ad oggetto tariffe di asilo nido comunale.
In primo luogo, vanno disattese tutte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa resistente: i ricorrenti, infatti, risultano aver agito in nome proprio ed il Comune intimato non ha dimostrato quanto meramente asserito circa il fatto che gli istanti non avrebbero fornito la prova della la loro effettiva qualità di genitori o di soggetti titolari della patria potestà sui minori; analogamente, il Comune non ha fornito alcuna prova circa il dedotto difetto di ius postulandi in capo ai difensori. In assenza, inoltre, del dedotto conflitto di interesse tra i ricorrenti, il ricorso deve ritenersi ammissibile nella forma del ricorso collettivo.
Nel merito, le censure proposte avverso la delibera gravata meritano accoglimento atteso che la revisione delle tariffe risulta effettuata dal Comune successivamente al perfezionamento delle iscrizioni agli asili nido comunali per l’anno educativo 2015 /2016, così traducendosi in una evidente lesione dell’affidamento legittimamente riposto dai ricorrenti nella permanenza dei costi del servizio così come conosciuti e conoscibili al momento della iscrizione.
L’Amministrazione, in sostanza, ha modificato in maniera unilaterale il contenuto degli accordi già perfezionatisi in assenza di una clausola che a tanto la legittimasse, in tal modo negativamente incidendo sugli interessi delle famiglie e violando i canoni della correttezza e buona fede su di essa gravanti (TAR Lazio, sez. II, sent. 2 febbraio 2015 n. 1905).