A seguito dei numerosi dubbi sorti relativamente al tema delle variazioni degli stanziamenti di cassa in occasione del riaccertamento ordinario, un quesito sul sito Arconet affronta tale questione.
Il quesito dirime la questione della variazione di cassa.
Domanda n. 21
L’articolo 3, comma 4, del d.lgs 118 del 2011 prevede che nell’ambito dell’annuale attività di riaccertamento ordinario dei residui, “le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo”.
In occasione del riaccertamento ordinario dei residui, l’attività di reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, richiede anche le variazioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio precedente?
Risposta
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che nell’ambito del riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni degli stanziamenti di cassa dell’esercizio precedente, comprese quelle dirette ad evitare che gli stanziamenti definitivi di cassa siano superiori alla sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui, non rientrano nella definizione di variazioni “necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate”.
Anche le procedure di acquisizione dei rendiconti alla BDAP non prevedono il controllo della coerenza delle previsioni definitive di cassa, che invece è effettuato in automatico con riferimento al bilancio di previsione. E’ invece necessario verificare la coerenza degli stanziamenti di cassa dell’esercizio successivo che, a seguito della reimputazione degli impegni, potrebbero non essere adeguati e non consentire il pagamento delle obbligazioni esigibili dell’ente.
In ogni caso, l’eventuale incapienza degli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio derivante dal riaccertamento ordinario non costituisce una incongruenza contabile degli stanziamenti.