armonizzazione contabile 2La Ragioneria Generale dello Stato, il 1° dicembre 2015, ha emanato il terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente, in particolare, l’accertamento delle entrate tributarie devolute alle Autonomie speciali e la copertura degli investimenti pluriennali con il risparmio corrente, necessari per l’adozione della riforma contabile degli enti territoriali da parte delle Autonomie speciali.

 

L’aggiornamento del principio riguardante la copertura degli investimenti risponde anche all’esigenza di attenuare gli effetti negativi sull’andamento degli investimenti pubblici derivanti dalla rigorosa disciplina del principio della competenza finanziaria e di quella sul debito derivante dall’applicazione della norma costituzionale sul pareggio di bilancio.

 

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

 

Può costituire copertura agli investimenti imputati all’esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

 

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l’esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell’ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell’esercizio precedente, (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), è possibile destinare a copertura degli investimenti il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

 

L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

 

L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

 

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

 

a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;

 

b) le entrate in conto capitale;

 

c) le entrate da riduzione di attività finanziarie eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;

 

d) le entrate da accensione prestiti, che costituiscono il ricorso al debito.

 

 

Per consultare il testo completo del decreto potete scaricare il file in allegato a questo articolo.