armonizzazione contabile arconet decreto correttivoLa Commissione ARCONET ha approvato il testo del sesto decreto correttivo delle regole sull’armonizzazione contabile. Le novità contenute nella bozza di decreto sono numerose e riguardano sia la contabilità finanziaria che quella economico-patrimoniale.


Tra le novità, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”. L’eventuale utile o perdita d’esercizio della partecipata, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria.

 

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

 

Il decreto, inoltre, definisce le modalità di contabilizzzaizone della voce “Prestiti investimenti fondi europei” della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di finanziamenti flessibili da parte di CDP per l’avvio di progetti cofinanziati dall’Unione Europea, nei quali vengono anticipate agli enti beneficiari le somme liquide nelle more dell’incasso delle diverse tranche del contributo.

 

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell’esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

 

– gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come trasferimento da regione),

 

– gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,

 

– gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

 

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l’ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli artt. 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

 

In allegato il testo completo della riunione della Commissione ARCONET.