L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i criteri di cessazione delle partite Iva e di eliminazione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.
I titolari di partita Iva sono assoggettati a controlli e riscontri sulla base di criteri di valutazione del rischio per verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione europea e nazionale e la presenza di eventuali attività fraudolente. Prevista la cessazione della partita Iva e l’esclusione dal Vies. A stabilirlo è il provvedimento del 12 giugno 2017.
Archiviazione partite Iva: la disciplina comunitaria e quella nazionale
Per contrastare fenomeni di evasione e di frode in campo Iva, il diritto europeo (cfr regolamento Ue n. 904/2010) prevede che ogni Stato membro è tenuto ad archiviare in un sistema elettronico i dati relativi ai contribuenti cui è stato assegnato un numero di partita Iva e a garantire che le informazioni disponibili siano “aggiornate, complete ed esatte”. A tal fine, gli Stati sono tenuti ad attuare procedure di verifica dei dati in base ai risultati di una valutazione del rischio. Inoltre, proprio per assicurare la completezza e l’esattezza delle informazioni presenti nella banca dati, è necessario approntare sistemi in grado di far risultare “non valido” un numero di partita Iva quando il relativo titolare abbia cessato l’attività economica (ovvero quando l’amministrazione finanziaria competente abbia ritenuto che lo stesso non la eserciti più).
Per dare attuazione alla ricordata disciplina europea, il legislatore nazionale ha apportato, nel corso degli ultimi anni, una serie di modifiche all’articolo 35 del Dpr 633/1972, che detta, appunto, le disposizioni relative alle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. In particolare, il comma 15-bis, prevede che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonchè i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima”. Si ricorda che la banca dati dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie è costituita dal Vies (Vat information exchange system).
Il provvedimento del 12 giugno 2017
Il provvedimento in esame, quindi, costituisce attuazione di quanto previsto dal ricordato comma 15-bis. Esso, in particolare, definisce modalità e criteri:
– di cessazione della partita Iva
– di esclusione dal Vies.
A tal fine, sono indicate le tipologie di controlli periodici effettuati sui titolari di partita Iva, i criteri di valutazione del rischio e le relative modalità operative.
Controlli periodici e attività di analisi del rischio
Innanzitutto, nei riguardi dei titolari di partita Iva sono effettuati riscontri e controlli, di natura formale e sostanziale, sull’esattezza e completezza dei dati forniti per la loro identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Riscontri e controlli sono eseguiti sulla base di criteri di valutazione del rischio finalizzati, prevalentemente, a individuare i contribuenti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di carattere generale previsti dalla disciplina Iva ovvero l’eventuale presenza di elementi di rischio di frodi.
Criteri di valutazione del rischio
Il provvedimento prevede che la valutazione del rischio è condotta sulla base degli elementi di rischio relativi:
- al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva
- alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva
- alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi
- a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Modalità operative
L’analisi del rischio è attuata attraverso procedure automatizzate, in grado di consentire l’emersione delle situazioni a maggior rischio. Nei confronti dei soggetti ritenuti a rischio, sono effettuati, controlli periodici, sia formali sia sostanziali. Riscontri e controlli devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o dalla comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati Vies
Provvedimento di cessazione della partita Iva
Nell’ipotesi in cui, all’esito dell’attività di controllo, il contribuente risulti privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi rilevanti ai fini Iva, l’ufficio può notificargli un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. La cessazione ha effetto dalla data di registrazione nell’Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento e implica l’esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies.
Provvedimento di esclusione dalla banca data Vies
Nella diversa ipotesi in cui il contribuente, pur essendo in possesso dei requisiti dettati dalla normativa Iva, abbia realizzato operazioni intracomunitarie in frode Iva, l’ufficio, alla luce della gravità del comportamento, può notificargli un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies. Anche in questo caso, l’esclusione è efficace dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.
Istanza di nuova inclusione
Il contribuente escluso può, tuttavia, presentare un’istanza motivata di nuova inclusione. L’ufficio, dopo aver verificato il venir meno delle irregolarità che avevano giustificato l’esclusione, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati. In ogni caso, il contribuente deve essere nuovamente inserito a seguito di specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria o di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione.
Ufficio competente
Competente ad adottare i provvedimenti di cessazione della partita Iva e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie è l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva.