La fattispecie esaminata dalla Corte di cassazione (sentenza 1567/2015) prende le mosse da una rettifica della dichiarazione Iva per l’anno 1998 della società contribuente, in relazione all’acquisto di alcuni container da fornitori residenti in Paesi extracomunitari e alla successiva cessione degli stessi nel territorio dello Stato.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria contestava la pronuncia di seconde cure nella parte in cui riteneva fuori campo Iva le suddette operazioni di acquisto e di vendita dei container, per difetto del requisito di territorialità.
Con riferimento alle operazioni di acquisto da parte dei fornitori extracomunitari, la Corte afferma che, ai sensi dell’articolo 214 del Tud (Testo unico delle leggi doganali) applicabile ratione temporis, i container sono soggetti a un regime automatico di temporanea importazione, che consente l’utilizzazione nel territorio doganale, in esonero dai dazi all’importazione, delle merci non comunitarie destinate alla riesportazione entro un determinato termine. Ciò alla luce della connaturata funzione di tali beni, destinati allo stivaggio di merci per il traffico internazionale.
Durante il periodo di non imponibilità, i container possono essere ceduti a terzi, senza perdere il suddetto regime agevolativo. Tuttavia, come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cassazione 15817/2006, 18069/2008), “gli atti di disposizione compiuti nel menzionato periodo ti tolleranza (…) sono da considerare esenti solo in quanto non abbiano l’effetto di modificare la suddetta naturale funzione di contenitori per il traffico internazionale delle merci, cui è condizionata l’agevolazione, e, pertanto, non siano immessi nel mercato interno alla stregua di qualunque altro bene mobile”. Pertanto, l’inosservanza di tali condizioni – come avvenuto nel caso in esame – oltre all’insorgenza dell’obbligazione doganale, determina l’applicabilità dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Dpr 633/1972.
Al medesimo risultato giunge la Corte suprema con riguardo alle operazioni di cessione dei container a soggetti residenti in Italia, le quali si considerano effettuate nel territorio dello Stato – e, quindi, sono imponibili Iva – se hanno per oggetto beni vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti in Italia.