appalti-applicazione-arrotondamento-calcoloAppalti: a pronunciarsi sulle regole per l’applicazione dell’arrotondamento nelle operazioni di calcolo è una recente Sentenza del TAR Lazio.


Nel caso specifico la ricorrente contesta l’aggiudicazione in quanto la stazione appaltante aveva provveduto ad eseguire la procedura di arrotondamento alla seconda cifra decimale di tutti i “risultati” intermedi (e non solo di quello finale), in mancanza di qualsiasi previsione della lex specialis.

Senza questa operazione di arrotondamento, l’aggiudicazione sarebbe spettata alla ricorrente.

Appalti: regole per applicazione arrotondamento nelle operazioni di calcolo

I giudici hanno stabilito che l’arrotondamento possa:

“trovare applicazione nelle operazioni di calcolo, valutazione e determinazione dei punteggi relativi all’offerta dei partecipanti alla procedura di affidamento soltanto in virtù di un’espressa previsione contenuta nella disciplina di gara (e nei limiti da essa stabiliti)”.

In ogni caso, poiché l’arrotondamento realizza una forma di semplificazione esso appare comprensibile (e giustificato) per finalità di immediato confronto comparativo mentre risulta potenzialmente distorsivo se reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie.

Dunque, in altri termini:

“va data preferenza ad una interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di arrotondamento)”

ammettendo, dunque, l’arrotondamento, se del caso, solo nei punteggi finali.

In conclusione, il ricorso principale deve essere, come detto, accolto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e di tutti gli atti impugnati e potere-dovere della Stazione Appaltante di provvedere nuovamente al calcolo dei punteggi alla luce dei principi di cui in motivazione

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice