Anticipazioni Liquidità Enti Locali. Arconet fornisce nuovi e importanti chiarimenti, emersi nel corso dell’ultima riunione.
Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle quelle erogate dal tesoriere/cassiere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.
Le anticipazioni di liquidità per gli Enti Locali: Arconet chiarisce
Le anticipazioni di liquidità di norma si estinguono entro un anno e non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione. L’evidenza contabile della natura giuridica di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata dall’imputazione contabile al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso.
Nei casi in cui il legislatore ha previsto anticipazioni di liquidità che non si estinguono entro un anno, a seguito dell’incasso dell’anticipazione si provvede:
- alla registrazione degli impegni di spesa riguardanti il rimborso dell’anticipazione, con imputazione agli esercizi in cui devono essere pagati;
- all’iscrizione, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, di un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Salvo differenti indicazioni di legge, le risorse accantonate sono applicate al bilancio a copertura del rimborso dell’anticipazione. L’utilizzo del risultato di amministrazione costituito dal FAL per il rimborso delle anticipazioni è sempre consentito anche agli enti in disavanzo.
L’impegno di spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione di risorse del fondo per le demolizioni delle opere abusive all’art. 32, comma 12, del D.L. 269/2003, è imputato al medesimo esercizio in cui è imputato l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione stessa.
Infatti, considerato che l’art. 1, comma 1 del Decreto MEF 23 luglio 2004 prevede che le somme erogate in anticipazione sono rimborsate dai Comuni alla CDP S.p.A. entro 60 giorni dall’effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni, l’obbligazione giuridica concernente il rimborso dell’anticipazione è esigibile nel medesimo esercizio in cui l’anticipazione è erogata.
In allegato il resoconto della Commissione Arconet.