Dando seguito a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.L. n. 78/2015 si è provveduto al pagamento di un’ anticipazione finanziaria , in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, commisurato all’8% delle risorse di riferimento, per ciascun comune, risultanti dai dati pubblicati sul sito internet di questo Ministero alla data del 16 settembre 2014.
Tale anticipazione sarà recuperata, dall’Agenzia delle entrate previa comunicazione di questo Ministero, alla stessa, entro il primo giugno. L’Agenzia provvederà a recuperare gli importi corrisposti, per i comuni interessati, a valere sull’imposta municipale propria, riscossa tramite il sistema di versamento unitario.
Gli enti inadempienti alle certificazioni previste dalla normativa di riferimento, non hanno ricevuto tale anticipazione che rimarrà sospesa finché gli stessi non provvederanno a regolarizzare la propria posizione.
A tal proposito si segnala che le regolarizzazioni effettuate oltre il 20 maggio, non potranno dare corso ad alcuna anticipazione, considerando i tempi tecnici dei successivi recuperi. Si ricorda che, in base alla normativa citata, i comuni devono contabilizzare l’anticipazione nei bilanci, a titolo di riscossione di imposta municipale propria.
Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.