Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di cui all’art. 41, co. 1, del Decreto legislativo n. 177/2005 che hanno destinato risorse per l’acquisto di spazi pubblicitari istituzionali su mezzi di comunicazione di massa sono tenute a comunicare già da qualche anno all’Autorità garante per le comunicazione (Agcom) le spese sostenute in tal senso.
Questa comunicazione è resa dall’art. 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e devono ottemperare tutte le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano anche le istituzioni scolastiche. L’adempimento in passato andava espletato anche se la comunicazione era negativa, ossia anche se le scuole non hanno, nell’esercizio finanziario precedente, impegnato in bilancio spese per la pubblicità.
Il responsabile, in mancanza di un preciso provvedimento di delega dell’incarico, è il Dirigente scolastico, in quanto responsabile del centro di spesa e, per di più, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica.
La mancata comunicazione è soggetta ad una sanzione da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro. Competente per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione è la stessa Autorità che, avendo esteso l’obbligo anche alla comunicazione negativa, può agevolmente effettuare i controlli.
Ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposita circolare (in genere in prossimità dell’approvazione del Consuntivo), invita i Revisori dei conti a verificare che gli enti presso cui svolgono funzioni di controllo abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti e ad assicurarsi che tale adempimento rivesta carattere di continuità nel tempo.
D’altronde, sempre più spesso le scuole impegnano somme per spese di pubblicità; soprattutto le scuole secondarie di secondo grado che, in prossimità della data delle iscrizioni, ricorrono agli strumenti di comunicazione di massa (TV, quotidiani e stampa locale) per promuovere la propria offerta formativa sul territorio nonché a tutte le scuole coinvolte nei progetti PON e POR, per i quali la pubblicità è peraltro obbligatoria.
Con comunicazione del 14 Gennaio l’Agcom aveva messo a disposizione una nuova modulistica da trasmettere con modalità telematica, tuttavia le difficoltà tecniche, del nuovo sistema di trasmissione dei dati relativi ai costi di pubblicità istituzionali ha comportato il differimento della trasmissione dei dati all’Autorità solo a partire dal 1° settembre 2016. Il termine di scadenza diviene il 30 settembre 2016, il precedente termine era il 31 Marzo.
L’Autorità garante per le comunicazioni con comunicato del 28 gennaio 2016 rende noto, infatti, che il nuovo sistema si compone di una piattaforma online, accessibile dal sito internet Agcom, che fa riferimento agli elenchi delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici censiti dall’Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni).
Il nuovo sistema prevede, tra i vari dati da inserire, i seguenti campi obbligatori ai fini della compilazione:
- codice fiscale dell’ente;
- responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del D.Lgs. 177/2005 con indicazione del relativo codice fiscale;
- indirizzo Pec dell’ente pubblico.