Ambito soggettivo dello Split Payment: il meccanismo della scissione dei pagamenti viene esteso alle società controllate dalla pubblica amministrazione con l’obiettivo di rafforzare la sua finalità di contrasto all’evasione da riscossione.
L’esame del perimetro di applicazione dello split payment prosegue con l’analisi delle disposizioni relative all’individuazione delle società controllate dalla pubblica amministrazioni rientranti nel novero dei soggetti nei cui confronti opera il meccanismo in esame.
Ambito soggettivo di applicazione: società
L’evoluzione dell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti con riguardo alle società acquirenti verrà descritta in funzione dei differenti ambiti temporali di riferimento, premettendo che in base alla disciplina previgente tra i destinatari del meccanismo de quo non erano inclusi soggetti aventi forma societaria. L’estensione dello split payment alle società appare volta a rafforzare la sua finalità di contrasto all’evasione da riscossione. La relazione tecnica al Dl 50/2017, infatti, evidenzia come l’efficacia della norma si fonda sull’ipotesi che tali soggetti abbiano un grado di affidabilità fiscale, secondo i dati rilevati, maggiore dei loro fornitori.
Società dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017
In base all’articolo 17-ter, comma 1-bis, Dpr 633/1972, attualmente vigente (dal 1° luglio 2017), lo split payment si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla Pa centrale e locale, nonché delle principali società quotate nella Borsa italiana, secondo le definizioni fornite dalla stessa norma.
Si tratta, più specificatamente, dei seguenti soggetti:
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (in tal caso si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, sia al controllo di diritto, esercitato dall’ente che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria sia al controllo di fatto, con cui l’ente dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nella società
- società controllate direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni, secondo il solo controllo di diritto
- società controllate di diritto, sia direttamente sia indirettamente, dalle anzidette società
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana (Financial times stock exchangeMilano Indice di borsa), che sono società di primaria importanza. È facoltà del ministro dell’Economia e delle finanze individuare, con decreto, un indice alternativo rispetto a quello anzidetto.
Si evidenzia che, secondo quanto stabilito dall’articolo 5-ter del decreto 25 gennaio 2015 (Dm attuativo), nell’ambito delle società controllate di cui ai primi tre punti dell’elenco precedente sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle Pa centrali (presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri), da società controllate da queste o dalle Pa locali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni) e da società da queste controllate.
Deve trattarsi, a tal fine, di controllo congiunto di diritto, non essendo sufficiente il controllo analogo congiunto (cfr articolo 2, comma 1, lettere b e d, Dlgs 175/2016). Pertanto, non rientrano tra i destinatari dello split payment, le società per le quali sussistono solo partecipazioni minoritarie che, sommate, superano la percentuale del 50%.
Per consentire una puntuale individuazione delle società nei confronti delle quali trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti e assicurare certezza giuridica ai soggetti coinvolti nelle anzidette operazioni, l’articolo 5-ter prevede che:
- in sede di prima applicazione, per le operazioni cioè per le quali è emessa fattura dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, tale meccanismo si applica alle società controllate (dalle Pa centrali o locali) o incluse nell’indice Ftse Mib che risultano tali al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del Dl 50/2017, individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento delle Finanze (Df) del Mef
- successivamente, a partire dal 2018, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice Ftse Mib che risultano tali alla data del 30 settembre dell’anno precedente, individuate nell’elenco provvisorio pubblicato annualmente dal Df entro il 20 ottobre. Le società interessate hanno, poi, 15 giorni di tempo per segnalare eventuali incongruenze o errori allo stesso dipartimento, che provvede, quindi, a pubblicare l’elenco definitivo entro il 15 novembre di ciascun anno, con effetti dall’anno successivo.
L’inclusione di una società negli anzidetti elenchi, secondo quanto precisato con la circolare n. 27/E, determina un effetto costitutivo.
Si evidenzia che, in sede di prima applicazione, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva, il 31 ottobre 2017, sul sito del Df.
Tali elenchi non comprendono:
- le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica amministrazione (non sono state incluse, quindi, le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da pubbliche amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, ancorché nel complesso superano la percentuale del 50%)
- le società per le quali sussiste in capo agli enti partecipanti un mero controllo analogo congiunto
- le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, e Unioni di comuni
- gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria
- le società controllate da quelle di cui ai punti precedenti.
L’articolo 5-ter, inoltre, disciplina i casi in cui i requisiti del controllo o dell’inclusione dell’indice Ftse Mib si verifichino o vengano meno in corso d’anno. In particolare, nel caso in cui gli anzidetti requisiti si verifichino in corso d’anno:
- entro il 30 settembre – per le relative società il meccanismo dello split payment si applicherà alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
- dopo il 30 settembre – per dette società lo split payment si applicherà alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Analogamente, nel caso in cui i requisiti in argomento vengano a mancare in corso d’anno:
- entro il 30 settembre – le relative società continueranno ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dello stesso anno
- dopo il 30 settembre – le società continueranno ad applicare detto meccanismo alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
Con la ricordata circolare n. 27/E, l’Agenzia delle entrate ha, inoltre, precisato che l’ampliamento della platea dei destinatari dello split payment non influenza l’ambito di applicazione della fattura elettronica obbligatoria, considerato che le due discipline restano autonome, in quanto differenti per finalità.
Società dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020
L’articolo 3, Dl 148/2017 (in attesa di conversione in legge) amplia anche la platea delle società destinatarie della scissione dei pagamenti, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’articolo 17-ter, Dpr 633/1972. In base a tale disposizione, laddove questa venga confermata nel suo attuale testo, lo split payment si applicherà, oltre che alle Pa:
- alle società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- alle società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, da Pa o altri soggetti (enti o società) controllati destinatari dello split payment
- alle società partecipate in via maggioritaria (per almeno il 70% del capitale) da Pa o da altri soggetti controllati destinatari dello split payment
- alle società quotate inserite nell’indice di borsa Ftse Mib, con l’ulteriore specificazione, rispetto alla precedente disciplina, che deve trattarsi di società identificate agli effetti dell’Iva.
Come risulta dalla relazione tecnica, in sostanza, l’estensione del meccanismo riguarda le società controllate dalle Pa centrali e locali diverse, rispettivamente, da presidenza del Consiglio dei Ministri e ministeri e da Regioni, Province, Comuni e Unioni di comuni; gli enti pubblici economici e le società partecipate in misura maggioritaria da Pa, Autorità indipendenti e amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 165/2001, nonché dalle loro controllate.
Riguardo al requisito della partecipazione societaria, in particolare, il Df ha chiarito, con comunicato del 31 ottobre 2017, che, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, rientreranno, quindi, nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria di azioni, sempre che la somma delle azioni detenute sia maggiore o uguale al 70%.
Si segnala, inoltre, che in data 31 ottobre 2017 il Df ha pubblicato anche gli elenchi provvisori delle società tenute all’applicazione, per l’anno 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti. Tali elenchi, tuttavia, non tengono conto della sopra descritta estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pa, atteso che il citato articolo 3, Dl 148/2017, che ha modificato da ultimo la platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, è ancora, come detto, in attesa di conversione in legge.