alloggi-socialiLa detrazione per gli in­quilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta solo in presenza di un imponibile. «Tale agevolazio­ne non si applica qualora l’inte­statario dell’alloggio sociale non sia percettore di reddito imponibile, come ad esempio disoc­cupati, invalidi civili, titolari di pensione sociale». Lo ha indicato ieri il Mef in una riposta fornita dal sottose­gretario Pierpaolo Baretta in commissione Finanze alla Ca­mera ­al question time presen­tato da Giulio Cesare Sottanelli (Scelta civica).

 

Com’è noto, per il triennio 2014-2016, il Decreto legge 47/2014 ha introdotto una detrazione a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a abitazione principale. In caso di incapienza dell’IRPEF lorda, al contribuente è riconosciuta una quota di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. L’agevolazione non si applica, però, se l’intestatario dell’alloggio sociale non è percettore di reddito imponibile.

 

Il sottosegretario ha sottolineato che il soggetto che non possie­de redditi esula dal campo dell’incapienza. Tale nozione, in­fatti, presuppone un reddito su cui calcolare l’imposta, anche se l’Irpef netta poi risulta pari a zero. Pertanto il riconoscimen­to del beneficio «in assenza di un’imposta lorda non integra una detrazione fiscale ­ precisa il Mef ­bensì andrebbe considerato come contributo». E sa­rebbe quindi un intervento di «natura non fiscale che necessiterebbe di adeguata copertura a carico della fiscalità generale».