imu, casse ediliIl Tar Calabria, con la sentenza 17 giugno 2016, n. 1284, ha stabilito che il termine indicato dalla legge all’ente locale per decidere gli standard necessari al pagamento dell’imposta municipale sugli immobili è perentorio. E se l’amministrazione non provvede entro tale data alla delibera delle nuove aliquote, verranno applicate quelle dell’anno precedente.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la deliberazione n. 34 del 3 agosto 2015, pubblicata in data 10 agosto 2015, con la quale il Consiglio comunale di Taverna ha ha determinato l’aliquota dell’IMU per l’anno 2015. Il Ministero ricorrente ha dedotto due motivi di ricorso, con i quali ha rilevato:

 

1) la violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

2) l’incompetenza, la carenza di potere, la violazione dell’art. 23 Cost., la violazione dell’art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Si è costituito il Comune di Taverna, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e l’improcedibilità per mancata impugnazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione. Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 15 giugno 2016. Le eccezioni preliminari proposte dal Comune di Taverna sono infondate.

 

Quanto alla questione dell’interesse a ricorrete in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, non vi è ragione per discostarsi dalla giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 21 marzo 2014, n.n. 570, 571, 572, 573, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3817)) secondo la quale risulta applicabile alla fattispecie la norma di cui al comma 4 del richiamato art. 52, secondo la quale “Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”. A giudizio del Collegio, la norma delinea un’ipotesi di legittimazione straordinaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché la possibilità di impugnare gli atti degli enti locali in materia di tributi, conferita al Ministero dalla norma richiamata, prescinde necessariamente dall’esistenza di una lesione di una situazione giuridica tutelabile in capo ad esso, che determini l’insorgere di un interesse personale, concreto e attuale all’impugnazione, giacché l’attribuzione della legittimazione straordinaria è prevista dal legislatore esclusivamente in funzione e a tutela degli interessi pubblici la cui cura è affidata al Ministero stesso.

 

Quanto all’eccepita improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione si rileva (in uno con Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3817) che il bilancio di previsione ha natura di atto ricognitivo di atti e di provvedimenti impositivi già adotti dall’amministrazione, sicché non incide sulla validità degli stessi, risolvendosi solamente in una sorta di autorizzazione a darvi esecuzione.

 

Ne consegue che la mancata impugnazione dell’atto di approvazione del bilancio di previsione non implica acquiescenza all’atto impositivo, sì da attribuirgli definitività, con conseguente improcedibilità dell’azione intrapresa per il suo annullamento.

 

Nel merito, la delibera impugnata, che ha determinato l’aliquota IMU per l’anno 2015, è stata adottata dal Consiglio comunale di Taverna in data 3 agosto 2015.

 

L’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30 luglio 2015 dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015.

 

Il termine fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Ne consegue che la deliberazione consiliare impugnata è stata adottata successivamente alla data del 30 luglio 2015 e, quindi, oltre il termine perentorio di cui sopra ed è, quindi, illegittima.

 

Pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata, restando assorbiti i motivi non esaminati.

 

Trattandosi di controversia tra pubbliche amministrazioni, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese e le competenze di lite.