Aiuto alla crescita economica: nuovi chiarimenti dall’Agenzia. Le precisazioni riguardano il termine per la presentazione delle istanze di interpello probatorio relative al 2016 e la decorrenza della nuova disciplina antielusiva speciale.
Aiuto alla crescita economica ancora sotto i riflettori dell’Agenzia delle entrate. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, infatti, l’amministrazione interviene nuovamente sulla disciplina dell’agevolazione per esigenze di coordinamento con le recenti modifiche alle relative disposizioni di attuazione operate dal decreto 3 agosto 2017 e con la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap (nonché del modello 770 per i sostituti d’imposta) disposta dal Dpcm 26 luglio 2017.
Ace e disciplina attuativa
L’agevolazione Ace è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 1, Dl 201/2011, per incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.
La relativa disciplina di attuazione, inizialmente dettata dal decreto Mef 14 marzo 2012, è stata recentemente modificata a opera del ricordato decreto 3 agosto 2017.
Quest’ultimo, in particolare, ha provveduto:
- alla revisione delle disposizioni finalizzate a gestire gli effetti delle modifiche apportate con il Dlgs 139/2015 in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs
- all’aggiornamento delle disposizioni per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria a seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 549 a 553, legge 232/2016)
- a fornire chiarimenti su alcuni aspetti operativi che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell’Ace per i precedenti periodi d’imposta
- alla modifica della disciplina antielusiva.
Tenuto conto di tali novità, con la circolare in esame, l’Agenzia fornisce chiarimenti:
- sulla preventività delle istanze di interpello probatorio in materia di Ace alla luce della avvenuta proroga al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap
- sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva speciale.
Istanze di interpello e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni
La disciplina Ace prevede la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di interpello probatorio (ex articolo 11, comma 1, lettera b, Statuto dei diritti del contribuente) in presenza di operazioni potenzialmente in grado di determinare indebite duplicazioni del beneficio.
In materia di diritto di interpello, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (paragrafo 3.1.1), confermando il requisito della preventività delle istanze, ha avuto modo di chiarire che le stesse (indipendentemente dal tipo di interpello) devono essere presentate prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, cioè il termine entro cui deve essere effettuato l’adempimento (non rilevano i termini entro cui il contribuente può sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata).
La circolare ricorda, inoltre, che il Dpcm 26 luglio 2017 ha previsto la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (nonché del modello 770 per i sostituti d’imposta).
Alla luce di tali elementi, il documento di prassi precisa che, in relazione al periodo d’imposta 2016, la preventività delle istanze di interpello deve essere parametrata rispetto al termine prorogato. Pertanto, sono ammissibili tutte le istanze di interpello, incluse quelle di interpello probatorio Ace, presentate dai contribuenti entro il termine di presentazione della dichiarazione come prorogato dal ricordato Dpcm. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si tratta delle istanze da presentare entro il 31 ottobre 2017.
La nuova disciplina antielusiva Ace: decorrenza
Una delle modifiche più rilevanti apportate dal decreto 3 agosto 2017 è rappresentata dalla rimodulazione della normativa antielusiva Ace (articolo 10) allo scopo di evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell’agevolazione.
Sul punto, in applicazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, la circolare, richiamando peraltro quanto già precisato dalla relazione illustrativa al decreto, ricorda che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la nuova disciplina antielusiva si applica a partire dal periodo d’imposta 2018. Conseguentemente, nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018, sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito oggettivo del nuovo articolo 10, realizzate dal 2011 al 2018.
Tuttavia, il documento di prassi ricorda che è necessario tener conto anche della specifica clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto, in base alla quale, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione. Pertanto, è preclusa ai contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle nuove disposizioni antielusive.
Poiché, ad oggi, per i periodi d’imposta 2016 e 2017 i termini di presentazione della dichiarazione non sono ancora scaduti, la circolare ricorda che, per effetto della clausola di salvaguardia, i comportamenti che saranno cristallizzati nelle predette dichiarazioni non sono suscettibili di contestazione. Di conseguenza, il singolo contribuente ha la facoltà di anticipare, purché integralmente, l’applicazione della nuova disciplina antielusiva. La circolare, invece, non ritiene possibile una parziale applicazione della stessa atteso che le modifiche delle disposizioni antielusive configurano un nuovo regime che va applicato nella sua interezza.
Per il periodo d’imposta 2016, essendo ancora pendenti i termini di presentazione, i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione prima della pubblicazione della circolare possono procedere alla sua rettifica, per tener conto delle novità del decreto, entro il termine di 90 giorni.
In conclusione, quindi, la circolare chiarisce che, con riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, riferite al periodo di imposta 2016, che sono ancora in fase di istruttoria:
- i contribuenti a cui sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, in sede di risposta possono manifestare l’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni del decreto, fornendo la relativa documentazione
- i contribuenti che, invece, abbiano presentato l’istanza in corso di valutazione e che non abbiano ricevuto richiesta di documentazione integrativa, possono comunque manifestare la volontà di avvalersi dell’applicazione delle nuove disposizioni, inviando un’integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza originariamente presentata.
A loro volta, gli uffici dell’Agenzia forniranno risposta alle istanze così integrate entro 60 giorni dalla ricezione dell’integrazione documentale richiesta o dalla avvenuta integrazione spontanea.