aiuti-di-stato-covid-19-calcolo-interessi-recuperoSul portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili nuovi chiarimenti in merito agli Aiuti di Stato Covid-19: in particolare si fa chiarezza sul calcolo degli interessi da recupero.


Nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate, un nuovo chiarimento sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione del Temporary Framework.

Si ricorda che l’autodichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici, beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021.

Maggiori informazioni sull’autodichiarazione sono disponibili in questo articolo.

Il focus della nuova Faq è sul calcolo degli interessi da recupero. Lo scopo è quello di contenere il più possibile errori da parte di chi, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Aiuti di Stato Covid-19: calcolo degli interessi da recupero

L’Agenzia delle Entrate conferma che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze derivanti.

Il “regime ombrello” consente così di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi di recupero.

Nelle istruzioni al modello di autodichiarazione, è chiarito che questi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento Ce n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

In particolare, in relazione alle modalità di calcolo, per la determinazione degli interessi da recupero, in caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo compreso dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

Salgono, dunque, a 30 le risposte ai quesiti pubblicate il 17 novembre scorso nell’area dedicata del sito dell’Agenzia, volte a chiarire i dubbi più frequenti sollevati da operatori e associazioni.

Tutte la FAQ dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili qui.

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice