aiuti-covid-faq-agenzia-entrateAggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulle istanze di autodichiarazione per aiuti di Stato Covid, che a seguito dell’ultima proroga devono essere inviate entro il 31 gennaio 2023.


Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti in tema di “Autodichiarazione requisiti Temporary framework”.

I soggetti beneficiari degli aiuti  di Stat Covid, infatti, devono presentare entro il 31 gennaio 2023 all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali stabiliti dalla normativa in vigore.

Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Aiuti di Stato Covid: aggiornate le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente entro la sopra citata data del 31 gennaio 2023 con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Qui di seguito le nuove FAQ in sintesi.

Modalità di compilazione dell’autodichiarazione per chi ha ricevuto anche aiuti Covid fuori dal “regime ombrello”

Nel dettaglio, un primo quesito riguarda le modalità di compilazione dell’autodichiarazione per i contribuenti che hanno fruito sia degli aiuti del regime ombrello (sezione 3.1 del Temporary Framework) sia degli aiuti Covid fuori da tale regime (sezione 3.12 del TF).

Occorre compilare la dichiarazione sostitutiva per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF, mentre non va compilata quella per gli aiuti relativi alla sezione 3.12 del TF.

Inoltre, per quanto riguarda il quadro A è necessario compilare solo la sezione I barrando la casella “Sez. 3.1” relativa agli aiuti percepiti, mentre la sezione II non dovrà essere compilata.

Conferimento d’azienda

In un’altra Faq inedita, viene chiesto se il soggetto tenuto alla presentazione dell’autodichiarazione in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale è il conferente o il conferitario.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia, è l’imprenditore destinatario di aiuti Covid da “regime ombrello” che conferisce la propria azienda in una società a dover trasmettere l’autodichiarazione relativa agli aiuti percepiti senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione”, salvo i casi di minori o di interdizioni. Il conferimento di azienda infatti non comporta l’estinzione del conferente, per cui la società conferitaria non dovrà presentare l’autodichiarazione per conto dell’ex imprenditore (conferente).

Calcolo interessi di recupero

Ulteriori chiarimenti riguardano la Faq sul calcolo degli interessi di recupero. Dopo aver confermato che gli interessi da recupero risultano considerati essi stessi un aiuto di Stato, l’Agenzia precisa che per determinare tali interessi, nel caso di allocazione degli aiuti dal massimale di 800mila a un milione e 800mila per la sezione 3.1 si deve tener conto del tempo compreso tra l’inizio dell’utilizzo dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data entrata in vigore del nuovo massimale).

Nel caso degli agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere così calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo compreso dalla fruizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della stessa Sezione (se non risulta superato il massimale dei 3 milioni)
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021, data di ingresso del nuovo massimale di 10milioni.

La sezione dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle FAQ

Potete consultare tutte le FAQ in questa pagina.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it