airbnb-cedolare-secca-sentenzaLa sentenza, pronunciata il 22 dicembre a Lussemburgo dalla Corte di Giustizia dell’UE , conclude una vertenza iniziata nel 2017: Airbnb dovrà versare la cedolare secca.


In sintesi la controversia è sorta perché Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd, appartenenti al gruppo multinazionale Airbnb, hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dava attuazione al nuovo regime fiscale in materia di affitti brevi.

Investito dell’impugnazione proposta da Airbnb avverso la sentenza che respingeva detto ricorso, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di interpretare diverse disposizioni del diritto dell’Unione in relazione agli obblighi imposti dalla legge nazionale agli intermediari di locazioni immobiliari brevi.

Le regole in Italia sugli affitti brevi

Una legge italiana del 2017 (L. 21 giugno 2017, n. 96) stabilisce un nuovo regime fiscale delle locazioni immobiliari brevi al di fuori di un’attività commerciale.

La legge in parola si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo da parte di persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, indipendentemente dal fatto che detti contratti siano stipulati direttamente con i locatori o grazie all’intervento di soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare, in cui rientrano soggetti che, come Airbnb, gestiscono portali telematici.

A partire dal 1° giugno 2017 i redditi derivanti dai contratti di locazione sono soggetti a una ritenuta del 21%, dovuta all’Erario, qualora i proprietari interessati abbiano optato per tale aliquota preferenziale, e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere trasmessi all’amministrazione fiscale.

Quando incassano i canoni o svolgono un ruolo nella loro riscossione, i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare devono effettuare, in qualità di sostituti d’imposta, la ritenuta di cui trattasi sull’ammontare dei canoni e provvedere al relativo versamento all’Erario. I soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia hanno l’obbligo di nominare, in qualità di responsabili d’imposta, un rappresentante fiscale.

Airbnb dovrà versare la cedolare secca: la Sentenza della Corte UE

In estrema sintesi Airbnb deve riscuotere e versare allo Stato italiano la cedolare secca sugli affitti brevi.

Nella sua sentenza in data odierna, la Corte constata che gli obblighi introdotti nel diritto italiano nel 2017 rientrano nel settore fiscale e sono, di conseguenza, esclusi dall’ambito di applicazione di talune direttive fatte valere da Airbnb. La Corte si dedica quindi all’esame della legittimità delle misure, operando comunque un distinguo tra la legittimità di alcune misure ed altre.

Obbligo raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati

In primo luogo, essa osserva che l’obbligo di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito dell’intermediazione immobiliare è imposto a tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, sia che queste ultime risiedano o siano stabilite in detto territorio o meno e sia che intervengano tramite strumenti digitali o con altre modalità di contatto.

La Corte ne deduce, in conformità alla giurisprudenza, che un obbligo del genere non contrasta con il divieto di cui all’articolo 56 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), essendo opponibile a tutti gli operatori che esercitano determinate attività sul territorio nazionale.

Obbligo di ritenuta

In secondo luogo, l’obbligo di ritenuta dell’imposta alla fonte s’impone, anch’esso, tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi uno stabilimento.

La Corte esclude, di conseguenza, che sia possibile ritenere che detto obbligo vieti, ostacoli o renda meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi.

Obbligo di designare un rappresentante fiscale

Tuttavia, in terzo luogo, l’obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia grava, invece, unicamente su taluni
prestatori di servizi di intermediazione immobiliare privi di stabile organizzazione in Italia.

Poiché l’obbligo in parola impone loro di avviare procedure ma anche di sopportare il costo della retribuzione del rappresentante, tali vincoli determinano, per gli anzidetti operatori, un ostacolo idoneo a dissuaderli dall’effettuare servizi di intermediazione immobiliare in Italia, in ogni caso secondo le modalità corrispondenti alla loro volontà.

L’obbligo summenzionato deve quindi essere considerato quale restrizione alla libera prestazione dei servizi, vietata, in linea di principio, dall’articolo 56 TFUE.

Sebbene la misura fiscale in questione persegua lo scopo legittimo di garantire l’efficacia della riscossione dell’imposta, potenzialmente idoneo a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, essa eccede nondimeno quanto necessario per raggiungere siffatto obiettivo.

Ne consegue dunque che l’obbligo di designare un rappresentante fiscale è contrario all’articolo 56 TFUE.

I numeri di Airbnb in Italia

Secondo le elaborazioni Incipit consulting e Centro Studi Federalberghi su dati Inside Airbnb, ad agosto 2022, gli annunci relativi ad alloggi italiani pubblicati su Airbnb erano 440.305. 

Il Comune con più alloggi disponibili su Airbnb è Roma, con 23.899 annunci, seguito da Milano (18.416), Firenze (10.576), Venezia (7.677), Napoli (7.313) e Palermo (5.561).

La Regione con più alloggi disponibili su Airbnb è la Toscana, con 59.058 annunci, seguita da Sicilia (56.099), Lombardia (44.460) e Puglia (41.573).

Il comunicato stampa della Corte UE

Potete consultare qui di seguito il testo completo del comunicato stampa diffuso dalla Corte di Giustizia UE.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it