IMU agricolaaaLa nuova detrazione di 200 euro prevista per i terreni agricoli ex montani spetta al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso.

 

In sede di conversione in legge del Dl n. 4 del 2015 è stato introdotto il co.1-bis dell’articolo 1, il quale prevede “a decorrere dall’anno 2015” una nuova
detrazione di euro 200 da applicare all’ “imposta dovuta per i terreni ubicati
nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa.

 

Inoltre, prosegue il citato co. 1-bis : “Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”. 

 

Per quanto riguarda la disciplina “a regime”, a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione Imu prevista dall’art. 7, co. 1, lett. h) del D.lgs. n. 504 del 1992, applicabile in Imu in forza del rinvio operato dall’art. 9, co. 8 del D.lgs. n. 23 del 2011, spetta:

 

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 1, co. 1, lett. a) del Dl n. 4 del 2015);

 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001 (art. 1, co. 1, lett. a-bis) del Dl n. 4 del 2015);

 

c) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT (art. 1, co. 1, lett. b) del Dl n. 4 del 2015).

 

Le prime due forme di esenzioni sono oggettive, nel senso che spettano indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore. Pertanto, nei Comuni montani e nei Comuni delle isole minori, l’esenzione opera per tutti i terreni, coltivati o non coltivati, da chiunque posseduti.

 

Nei Comuni parzialmente montani, invece, l’esenzione è condizionata al possesso dei terreni da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola. Pertanto, nel caso di terreno posseduto da soggetto diverso da CD o IAP, questo sarà sempre soggetto ad imposizione, senza alcuna agevolazione.

 

Pubblichiamo, in allegato, la nota di chiarimento completa sull’applicazione dell’esenzione e della detrazione IMU relativa ai terreni montani e parzialmente montani.