Con la risoluzione 78/E del 22 settembre 2016, l’Agenzia fornisce delle precisazioni sui benefici fiscali previsti per le micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Emilia Romagna. Si tratta dell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu, introdotte dalla Finanziaria 2007 e attuate dall’articolo 12 del Dl 78/2015. In particolare, il documento di prassi si sofferma sugli adempimenti contabili richiesti alle imprese ai fini della “separazione” delle attività che possono beneficiare delle agevolazioni Zfu da quelle che ne sono escluse, sia in virtù dell’applicazione della disciplina nazionale sia di quella comunitaria. Queste, nello specifico, le risposte dell’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di tenuta della contabilità separata
Le imprese sono esonerate dall’obbligo di contabilità separata per il periodo d’imposta 2015; tuttavia, devono conservare la documentazione idonea a ricostruire il reddito agevolabile. Al riguardo, l’Agenzia ricorda che, al fine di separare il reddito prodotto dentro la zona franca (reddito agevolabile) da quello derivante da attività svolte al di fuori di tale territorio, il decreto Mise del 10 aprile 2013 ha previsto l’obbligo di tenuta di un’apposita contabilità separata, tranne che nel primo periodo di applicazione dei benefici, nel corso del quale le imprese ricevono conferma del diritto ad accedere alle agevolazioni. Il chiarimento si è reso necessario perché, nel sisma dell’Emilia, il primo periodo agevolabile è quello in corso al 20 giugno 2015, ma le imprese hanno ricevuto comunicazione del diritto alle agevolazioni solo nell’aprile 2016. Di conseguenza, il periodo d’imposta nel corso del quale le imprese hanno avuto notizia del diritto a fruire dei benefici non coincide con il primo periodo agevolabile. Dunque, niente contabilità separata anche per il primo periodo agevolabile (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), a condizione che le imprese beneficiarie siano comunque in grado di dimostrare che solo il reddito prodotto nella zona franca goda delle relative agevolazioni. Le imprese, quindi, sono tenute a predisporre un apposito prospetto, redatto sulla base di idonea documentazione, che devono conservare per eventuali controlli.
Sotto il profilo della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato concessi a titolo di “de minimis”, la risoluzione ricorda che, ai sensi dei regolamenti Ue 1407/2013 e 1408/2013 (relativi, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e a quelli specifici nel settore agricolo), occorre garantire che le attività escluse dall’ambito di applicazione dei suddetti regolamenti non beneficino delle agevolazioni. In via interpretativa, l’Agenzia individua nella “contabilità separata” uno strumento idoneo alla separazione delle attività ammesse da quelle escluse dal regolamento “de minimis”. La risoluzione chiarisce che per il 2015 (primo periodo di applicazione delle agevolazioni), in assenza di un’apposita contabilità separata volta a segregare le attività escluse dall’applicazione del regolamento “de minimis”, le imprese hanno l’onere di predisporre un prospetto, analogo a quello richiesto per separare i componenti reddituali derivanti da attività svolte nella Zfu da quelli derivanti da attività svolte fuori.
Viene, infine, chiarito che non comporta invece alcun obbligo di tenuta di un’apposita contabilità separata lo svolgimento di attività identificate da codici Ateco 2007, diversi da quelli elencati dall’articolo 12 del Dl 78/2015. Si ricorda, infatti, che uno dei requisiti per poter accedere alle agevolazioni fiscali è quello di appartenere ai settori di attività individuati dai codici 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96 della tabella Ateco 2007. Il documento di prassi rileva che l’articolo 12 condiziona il diritto alle agevolazioni allo svolgimento di una delle attività richiamate dalla norma stessa, ma non pone alcuna limitazione in merito alla agevolabilità del solo reddito derivante dall’esercizio di tali attività. Di conseguenza, le imprese che svolgono all’interno della zona franca-urbana anche attività diverse possono fruire dell’esenzione sull’intero reddito prodotto nel territorio della Zfu.
Requisiti di accesso alle agevolazioni
Come determinare il “reddito lordo 2014”
Una delle condizioni di accesso alle agevolazioni è che il reddito lordo prodotto nel 2014 sia inferiore a 80mila euro. L’Agenzia precisa che la verifica di tale condizione va fatta avendo riguardo non al reddito complessivo del soggetto beneficiario ma esclusivamente al reddito d’impresa. Tale requisito, inoltre, va coordinato con l’ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa, previsto per il periodo di imposta in corso al 20 giugno 2015 (data di entrata in vigore della norma istitutiva) e per quello successivo. Pertanto, ne va verificata la sussistenza con riferimento al reddito prodotto nel periodo d’imposta precedente al primo periodo di applicazione della disciplina agevolativa, cioè quello in corso al 20 giugno 2015.
Ciò comporta che:
- i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono beneficiare delle agevolazioni per i periodi di imposta 2015 e 2016, se nel periodo di imposta 2014 il reddito lordo è inferiore a 80mila euro
- i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare hanno diritto ai benefici per i periodi di imposta in corso al 20 giugno 2015 e al 20 giugno 2016, se il reddito lordo è inferiore a 80mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 20 giugno 2015.
Nel caso in cui l’impresa interessata sia un soggetto costituito nel corso del 2014 con primo periodo d’imposta (nel caso prospettato 1/11/2014 – 31/12/2015) coincidente con il primo periodo di applicazione delle agevolazioni, l’Agenzia ritiene che, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti, l’accesso alle agevolazioni non è condizionato dal reddito lordo inferiore a 80mila euro, in quanto non esiste un periodo di imposta precedente al primo periodo agevolabile.
Modalità e termini di esercizio delle attività ammissibili
All’impresa beneficiaria è richiesto, inoltre, di “appartenere” a taluni settori di attività, individuati da specifici codici della tabella Ateco 2007. Al riguardo, la risoluzione specifica che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni:
- la norma non richiede che l’esercizio dell’attività in uno dei settori ammissibili debba essere svolta in maniera prevalente
- è sufficiente che l’impresa abbia comunicato alla camera di Commercio lo svolgimento di una delle attività ammissibili, a prescindere dalla prevalenza o meno del suo esercizio
- il requisito dell’appartenenza al settore economico ammissibile deve sussistere alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
Svolgimento dell’attività in più unità locali
Sempre in tema di requisiti propedeutici per l’accesso alle agevolazioni, un ulteriore chiarimento fornito dalla risoluzione scioglie il dubbio, in caso di esercizio dell’attività in più unità locali, se tutte o solo alcune di esse debbano trovarsi all’interno della Zfu e a quale data. In proposito, l’Agenzia precisa che non è necessario che tutte le unità locali siano ubicate nella zona franca in quanto possono accedere ai benefici tutte le imprese (già costituite alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso alle agevolazioni, purché non successivamente al 31 dicembre 2014) che hanno la sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel centro storico o nel centro abitato di uno dei comuni della zona franca e hanno acquisito la disponibilità, a qualunque titolo (ad esempio, proprietà, locazione), della sede principale o dell’unità locale in data antecedente alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione. A tal proposito, l’Agenzia precisa che, comunque, la disponibilità della sede o del locale nella zona franca non è da sola condizione sufficiente per l’accesso alle agevolazioni, ma è necessario anche un effettivo svolgimento dell’attività d’impresa a cui deve essere correlata la produzione di un volume d’affari nella stessa Zfu.
Determinazione delle agevolazioni
Collaboratore di impresa familiare
Nel documento di prassi viene chiarito come determinare il beneficio spettante ai familiari collaboratori nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia un’impresa familiare. Nel ricordare che le agevolazioni Zfu sono fruibili utilizzando il modello di pagamento F24 “telematico”, mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell’esenzione (per le Zfu-Emilia va indicato il codice tributo “Z146”), l’Agenzia considera il collaboratore dell’impresa familiare alla stregua del socio di una società di persone o di una società di capitali “trasparente”, per le quali (come già chiarito nella circolare 39/2013 in riferimento alle analoghe agevolazioni previste per la “zona franca urbana de L’Aquila”) l’esenzione dalle imposte sui redditi si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro-quota, il reddito di impresa prodotto nella zona franca dalla società beneficiaria e si traduce, nel limite del reddito attribuito per trasparenza, in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci. Le imprese familiari, al pari di tali società, determinano il reddito esente e ne imputano una quota “per trasparenza” ai familiari che collaborano all’impresa, con la conseguenza che l’esenzione concessa all’imprenditore si traduce in un risparmio d’imposta fruibile dal collaboratore nei limiti della quota a lui imputata.
Per rendere possibile l’utilizzo dell’agevolazione da parte dei collaboratori familiari, è necessario che l’imprenditore beneficiario ne comunichi i dati identificativi, compreso il codice fiscale, al Mise, che provvede a inviarli all’Agenzia delle Entrate. Per utilizzare concretamente l’agevolazione mediante il modello F24 telematico, il collaboratore deve seguire le istruzioni già applicate ai soci di società trasparenti: indicare il proprio codice fiscale e i relativi dati anagrafici nella sezione “Contribuente”, il codice fiscale dell’imprenditore beneficiario dell’agevolazione nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e, nel campo successivo “codice identificativo”, il codice “62”.
Attività svolta anche fuori della Zfu e determinazione del “reddito 2016”
La risoluzione scioglie i dubbi su come isolare il reddito prodotto all’esterno (su cui non spetta l’esenzione) rispetto a quello prodotto all’interno del perimetro della zona franca (centro abitato, centro storico o l’intero territorio del comune) nel caso in cui l’impresa svolga attività in più unità locali ubicate anche al di fuori della zona franca urbana. La fattispecie è assimilata a quella in cui i soggetti beneficiari che svolgono la propria attività anche al di fuori del territorio della zona franca applicano, come sancito dal decreto attuativo, il criterio giuridico della contabilità separata per la determinazione del reddito prodotto nella zona franca urbana. L’applicazione di tale criterio comporta, come già precisato nella circolare 392013, l’imputazione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi riferiti indistintamente all’esercizio dell’attività nella zona franca urbana e al di fuori di essa sulla base di un apposito pro-rata di deducibilità, dato dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto nella Zfu e l’ammontare di tutti i ricavi e i proventi. Qualora i soggetti in questione decidano di beneficiare delle agevolazioni fruendo dell’esenzione ai fini delle imposte sui redditi, la risoluzione, nel ricordare che questa spetta solo sul reddito prodotto nella Zfu, evidenzia che il reddito esente non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari in relazione al quale trovano applicazione le ordinarie disposizioni previste dal Tuir.
Quanto al dubbio su come determinare il “reddito 2016” per poter calcolare il corrispondente risparmio d’imposta che concorre all’importo complessivo del risparmio da indicare nel modello di istanza (che andava presenta entro lo scorso 31 marzo), relativamente ai periodi di imposta agevolati, l’Agenzia ritiene ragionevole applicare il criterio presuntivo di determinazione del reddito.
Coordinamento con altri “regimi fiscali agevolati”
L’ultimo aspetto esaminato riguarda il coordinamento delle agevolazioni fiscali concesse alle imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Emilia con altri regimi agevolati (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, nuovo regime forfetario). La risoluzione, dopo aver ricordato che il “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive” (articolo 13, legge 388/2000) è stato abrogato dalla Stabilità 2015, con la quale è stato contestualmente introdotto il “nuovo regime forfetario”, fornisce ai contribuenti che hanno optato per uno dei regimi agevolati richiamati le istruzioni per poter accedere alle agevolazioni Zfu Emilia.
In particolare, i contribuenti che hanno optato per il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” (articolo 27, Dl 98/2011) o per il “nuovo regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) possono accedere alle agevolazioni Zfu a condizione che optino, nella prima dichiarazione utile, per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Invece, i soggetti che avevano scelto l’abrogato “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive” possono beneficare delle agevolazioni Zfu previa comunicazione della rinuncia al precedente regime, da effettuare secondo le modalità stabilite con provvedimento 14 marzo 2001. In ogni caso, per poter transitare da un precedente regime di vantaggio a quello delle Zfu, va adottato un comportamento coerente con le agevolazioni previste, quale la tenuta della contabilità ordinaria sin dall’inizio del periodo di imposta in cui si opta per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.