agevolazioni-prima-casa-trasferimento-esteroEcco gli ultimi ed importanti chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle Entrate, tramite una recente risposta ad interpello, su agevolazioni prima casa e trasferimento all’estero.


L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare le imposte sull’atto di acquisto dell’abitazione in misura ridotta.

Ma cosa accade in caso di trasferimento dell’utente all’estero?

Agevolazioni prima casa e trasferimento all’estero: chiarimenti

A fornire precisazioni è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 399 del 1 agosto 2022.

Il quesito in questione riguarda il trasferimento della propria residenza in un paese estero dopo aver usufruito dell’agevolazione prima casa“.

L’istante richiedeva se il trasferimento possa comportare, come conseguenza, il pagamento dell’imposta di registro nella misura ordinaria, anziché nella misura agevolata.

Nel documento di risposta l’Agenzia ha ribadito che ai fini dell’accesso all’agevolazione “prima casa”, è necessario il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato entro 18 mesi dal rogito (ai sensi della lett. a) della Nota II- bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86).

Tuttavia, questo non impedisce all’acquirente, dopo aver soddisfatto la suddetta condizione, di spostare nuovamente la propria residenza.

Pertanto il beneficio fiscale non si perde in caso di trasferimento successivo per motivi di immigrazione e di conseguente trasferimento all’estero.

Resta tuttavia confermato che la titolarità del diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni in esame impedisce la fruizione delle medesime agevolazioni in relazione ad altro immobile su tutto il territorio nazionale.

Il testo completo della risposta ad interpello

Qui di seguito potete consultare il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it