A magnifying glass examining a house. 3D render with HDRI lighting and raytraced textures.

Agevolazioni sulla Prima Casa: esiste la possibilità di estensione per i benefici fiscali? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione. Infatti, con la sentenza del 28 giugno 2016, n. 13334 ha stabilito che l’agevolazione “prima casa”, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, è possibile non solo se entrambi risiedono nel Comune dove è ubicata l’abitazione, ma, con particolari condizioni, anche se risiedono in Comuni diversi.

 

Il ricorrente ha sostenuto che la CTR è incorsa in errore nel non attribuire il beneficio a entrambi i coniugi che hanno trasferito la residenza nell’immobile acquistato. Il requisito è avere la residenza nel Comune di appartenenza, pur risiedendo i coniugi in Comuni diversi.

 

Il più recente orientamento legislativo indica che in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della casa il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione.

 

Ritenuto che il contribuente non aveva provato che l’immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare poiché neppure risultava quale fosse la composizione del nucleo familiare.Il dedotto motivo concernente il fatto che la CTR non ha considerato che la moglie aveva assunto la propria la residenza nell’immobile è, poi, privo di decisività, tenuto conto che, se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi abbia trasferito la residenza nell’immobile, ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.