agevolazioni-imu-societa-agricole-cassazioneCon la sentenza n. 28062 del 02.11.2018 sono confemate le agevolazioni IMU alle Società Agricole dalla Cassazione. Ecco cosa è stato deciso.


La società ricorrente ha indicato la violazione di legge degli artt. 2 comma 1 lett. b) e 9 comma 1 del d.lgs. n. 504/92, dell’art. 58 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 99/04. Per la società i giudici d’appello avevano erroneamente limitato alle persone fisiche imprenditori agricoli professionali l’agevolazione consistente nel considerare comunque agricolo ai fini ICI il terreno posseduto e direttamente coltivato da questi ultimi.

 

Questo, senza estendere il beneficio anche alle società agricole di persone in possesso dei requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci fossero anch’essi imprenditori agricoli professionali.

 

La decisione della Cassazione

 

La nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale è definita come:

 

“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 125711999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

 

La sentenza impugnata ha totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute abbiano inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, da parte di chi eserciti direttamente l’attività agricola sul fondo (…)“ (Cass. ord. n. 375/17, mentre Cass. n. 13745/17, citata dal comune, non è in termini, perché non affronta la problematica con riferimento alle società agricole di persone in possesso dei requisiti richiesti per gli imprenditori agricoli professionali e i cui soci siano anch’essi imprenditori agricoli professionali).

 

Nel caso di specie, i giudici d’appello si sono discostati dal superiore principio di diritto, in quanto hanno totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, onde verificare se le modifiche intervenute avessero inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, da parte di chi esercita direttamente l’attività agricola sul fondo.

 

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e verifichi il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione tributaria, in capo alla società agricola di persone ricorrente.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.