La disciplina, oltre a riordinare e razionalizzare i diversi crediti di imposta a favore degli operatori del settore, prevede ulteriori misure di sostegno di carattere tributario.
La nuova disciplina “del cinema e dell’audiovisivo”, dettata dalla legge 220/2016 (sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26 novembre), è finalizzata, da un lato, all’individuazione dei principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del settore e, dall’altro, alla fissazione delle modalità di realizzazione delle politiche di incentivo e di valorizzazione.
Come espressamente previsto dalla legge, il cinema e l’audiovisivo sono considerati “fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”. Si tratta, in altri termini, di “attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore”. Tra gli obiettivi del legislatore vi è quello di favorire il consolidamento dell’industria cinematografica nazionale nei suoi diversi aspetti, anche tramite strumenti di sostegno finanziario. A tal proposito, la legge detta una serie di disposizioni relative alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo.
Le tipologie di intervento previste sono le seguenti (articolo 12):
- incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d’imposta
- contributi automatici alle imprese
- contributi selettivi
- contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Lo stesso articolo 12, peraltro, demanda la definizione delle disposizioni tecniche applicative a successivi decreti ministeriali e Dpcm. Viene, inoltre, istituito, a decorrere dal 2017, il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo” (articolo 13), destinato al finanziamento degli interventi poc’anzi elencati. L’ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla legge (fatta eccezione per il credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi previsto dall’articolo 19), è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana (articolo 14), secondo i parametri stabiliti dall’articolo 5 (nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea del regista, dell’autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell’autore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell’autore della grafica; ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia; riprese effettuate principalmente in Italia; utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia; postproduzione svolta principalmente in Italia). Peraltro, le disposizioni attuative della norma in esame sono demandate ad un successivo Dpcm, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Gli incentivi fiscali (articoli 15-22)
Sul versante tributario, la legge prevede misure di sostegno sotto forma di credito d’imposta e di ulteriori agevolazioni fiscali. In particolare, il legislatore ha ridisegnato, attraverso un’opera di riordino e di razionalizzazione, la disciplina del tax credit, riunendo e riconfigurando nel medesimo testo normativo le diverse fattispecie di credito d’imposta già operanti a favore delle imprese che operano o investono nel settore cinematografico e audiovisivo.
Le diverse tipologie di credito d’imposta (articoli 15-20)
- Credito di imposta per le imprese di produzione (articolo 15)
Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, del costo complessivo di produzione. In ogni caso, l’aliquota del 30% dovrà essere comunque prevista per le opere cinematografiche. La medesima aliquota può essere prevista, al ricorrere di determinate condizioni, per talune particolari tipologie di opere audiovisive.
- Credito di imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16)
Alle imprese di distribuzione è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Inoltre, in specifiche ipotesi, la misura può essere elevata al 40%. Il credito di imposta in esame è riconosciuto, altresì, per le spese complessive di distribuzione di opere realizzate in lingua diversa da quella italiana, purché appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta, sostenute nei territori delle regioni ove risiedono le stesse minoranze.
- Credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di postproduzione (articolo 17)
Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40%, delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. Alle industrie tecniche e di postproduzione, inclusi i laboratori di restauro, spetta, invece, un credito d’imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 30%, delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico e strutturale.
- Credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (articolo 18)
Per potenziare l’offerta cinematografica e, in particolare, la presenza in sala di opere italiane ed europee, viene riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche un credito d’imposta a un’aliquota massima del 20%. Tale credito è commisurato agli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche.
- Credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19)
Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di postproduzione è riconosciuto un credito d’imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate in Italia, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta in Italia.
- Credito di imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (articolo 20)
A favore dei soggetti passivi Ires e dei titolari di reddito di impresa ai fini Irpef, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 30% dell’apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive. L’aliquota massima è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi disciplinati dall’articolo 26 della legge in esame.
Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta (articolo 21)
A uno o più decreti del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è demandato il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d‘imposta e nell’ambito delle percentuali previste, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio (con la specificazione dei riferimenti temporali). I medesimi decreti definiranno anche le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
Tutti i predetti crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires e Irap
- non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione
- non sono assoggettati al limite annuale di utilizzo (250mila euro).
I crediti d’imposta, inoltre, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari (incluso l’Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale.
Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie (articolo 22)
Sono previste le seguenti ulteriori misure di favore:
- applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla legge in esame, ai contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, agli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi previsti dalla legge, agli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché a quelli relativi all’esecuzione e alla estinzione delle medesime operazioni di finanziamento, agli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica
- applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articoli 15-22 del Dpr 601/1973) alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate
- le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall’emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano qualificabili come enti non commerciali ai fini Ires.
Le disposizioni relative ai crediti d’imposta e alle ulteriori agevolazioni fiscali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017 (articolo 41). A partire dalla stessa data, sono abrogati il Dlgs 28/2004 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche) e le altre disposizioni relative alla vigente disciplina in materia di crediti di imposta nel settore cinematografico (articolo 20, Dlgs 60/1999; articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, legge 244/2007; articolo 8, Dl 91/2013). Tuttavia, fino alla emanazione della relative disposizioni di attuazione, i “nuovi” crediti d’imposta continueranno a essere disciplinati dai decreti attuativi adottati sulla base della vecchia normativa (articolo 40).