accatastamentoLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8017/2017, ha fornito chiarimenti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, sulla classificazione catastale dell’immobile.


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28 marzo 2017, n. 8017, ha stabilito che, ai fini del trattamento esonerativo fiscale, è fondamentale l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile. Nel caso in cui essa non sia quella corretta, è onere del contribuente che pretende l’esenzione impugnare l’atto di classamento.

 

Rilevato che il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe, che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico della societa’ (OMISSIS) srl relativo a ICI per l’anno 2006 in ragione della mancata previa notifica della rendita catastale.

 

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso e che il Comune di Genova ha depositato memoria;

 

Rilevato che il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 342 del 200, articolo 74, comma 1, e’ manifestamente fondato;

 

Considerato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessita’ di notificare la rendita proposta, ma puo’ motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente – cfr. Cass. n. 21505/2010, Cass. n. 19943 del 21/09/2010; Cass. n. 15719 del 03/07/2009;

 

Considerato che l’atto concernente la rendita e’ stato ritualmente notificato al Demanio, titolare del diritto di proprieta’ sulle aree in concessione, alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 342 del 2000, articolo 74;

 

Considerato che il giudice di merito e’ dunque incorso nel prospettato vizio, ritenendo dovuta la notifica della rendita al concessionario in relazione alla qualita’ di soggetto passivo ai fini ICI del medesimo;

 

Considerato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte, visti gli articoli 375 e 380 bis c.p.c..

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.