Agevolazioni “Cura Italia” e “Ristori”: secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate non sono incompatibili.
Nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate l’istante fa presente di aver beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 27 del decreto “Cura Italia”. E nel contempo di aver rinunciato al contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” in virtù dell’esplicita previsione normativa che vieta il cumulo delle due agevolazioni.
Agevolazioni “Cura Italia” e “Ristori”: non sono incompatibili
Con la risposta n. 104 dell’11 febbraio 2021, l’Agenzia conferma al professionista la possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal decreto “Ristori” in favore di coloro che hanno subito perdite economiche a causa del perdurare degli effetti negativi della pandemia, pur avendo già beneficiato del contributo introdotto dal decreto “Cura Italia”.
A tale proposito si osserva che la disciplina di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori), fa espresso rinvio all’applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo; inoltre il medesimo articolo 1 del decreto Ristori non prevede alcun espresso divieto di cumulo.
L’Agenzia delle entrate ritiene dunque che il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto “Ristori” rappresenti un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti.
In conclusione l’Agenzia ritiene che l’istante, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge, possa beneficiare del contributo previsto dall’articolo 1, del decreto “Ristori” pur avendo già beneficiato di quello previsto dall’articolo 27 del “Cura Italia”.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it