taglio-tasse-tredicesimeLa recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 129/2024 fornisce indicazioni in merito alla quietanza esente dall’imposta di bollo.


Le regole relative alle quietanze di pagamento e al Bollo hanno trovato maggiore chiarezza grazie alla recente risposta dell’Agenzia delle Entrate. La delucidazione arriva dopo un’istanza proveniente da un ente che emette fatture esenti da IVA per soggetti pubblici, l’Agenzia ha chiarito alcuni punti cruciali.

La questione verteva sull’applicazione dell’esenzione prevista dalla nota 2, articolo 13, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 (il Testo unico sull’imposta di bollo) alle quietanze di pagamento rilasciate separatamente dalle fatture già soggette al Bollo.

Le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate sulla quietanza senza imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’esenzione si applica solo quando la quietanza è fisicamente unita al documento già tassato. Questo chiarimento si allinea con quanto già sostenuto dall’Amministrazione in passato, confermando che l’esenzione vale solo per le quietanze apposte su fatture esenti da IVA o già soggette al Bollo.

La normativa stabilisce che l’imposta di bollo è a carico dell’altra parte nei rapporti con lo Stato, nonostante eventuali patti contrari, e che il creditore deve rilasciare una quietanza a richiesta e a spese del debitore.

Tuttavia, le quietanze emesse separatamente dalle fatture costituiscono nuovi atti imponibili secondo le regole generali. Pertanto, l’imposta di bollo di 2 euro per ogni documento può essere assolta tramite intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate o secondo modalità virtuali, come previsto dall’articolo 15 del Testo unico.

Le modalità virtuali di pagamento richiedono una specifica autorizzazione dagli uffici delle Entrate competenti e il completamento degli adempimenti previsti dalla legge. In alternativa, l’imposta può essere assolta tramite versamento presso un intermediario convenzionato, che rilascia un contrassegno apposito.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’imposta di bollo sulle quietanze di pagamento separate dalle fatture può essere pagata sia tramite contrassegno sia seguendo le modalità virtuali previste dalla legge.

Questo chiarimento fornisce una guida preziosa per gli enti e le organizzazioni che emettono fatture esenti da IVA o soggette al Bollo, assicurando una corretta applicazione delle normative vigenti.

Il testo della risposta ad interpello

Qui il documento completo.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it