È detraibile la spesa sostenuta per l’acquisto di un apparecchio per aerosol?
Le spese sostenute per l’acquisto (o l’affitto) di dispositivi medici sono, in linea generale, detraibili a titolo di spese sanitarie. Per usufruire della detrazione cosa è necessario? Nello scontrino fiscale (o nella fattura) devono essere riportate:
- la descrizione del prodotto acquistato
- e il soggetto che sostiene la spesa.
Quindi, ai fini della detrazione, non è valido lo scontrino fiscale (o la fattura) su cui è riportata solo l’indicazione “dispositivo medico” (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.16). Con questa circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative. Si tratta della deducibilità e della detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero.
Per l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, alla circolare n. 20/2011 è allegato un elenco predisposto dal ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.
Per quelli inclusi in questo elenco, come gli apparecchi per aerosol, non è necessario verificare che il dispositivo risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato è dotato di marcatura Ce (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagine 32 e 33).
La circolare riguarda la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016, spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta, e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.