In quali casi l’adesione postuma agli appalti pubblici è legittima? E in quali no?
Giro di vite sull’adesione postuma agli appalti pubblici. Il meccanismo di affidamento mediante adesione successiva potrà essere considerato legittimo solo a patto che vengano rispettate stringenti condizioni messe nero su bianco mercoledì scorso dall‘ANAC.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) hanno diffuso un comunicato congiunto per criticare l’affidamento di appalti pubblici mediante la c.d. “adesione postuma”, consistente nell’adesione successiva, disposta da una stazione appaltante senza confronto competitivo, agli esiti di una gara pubblica bandita da altra amministrazione.
Tale prassi deve essere stigmatizzata in quanto potenzialmente elusiva dell’obbligo di programmazione delle acquisizioni di cui all’art. 21 d.lgs. 50/2016 e lesiva dei principi che presiedono l’affidamento dei contratti pubblici e della concorrenza.
Ai fini del legittimo ricorso a tale strumento sono necessari una corretta programmazione dei fabbisogni da soddisfare mediante l’affidamento e la puntuale definizione del valore dell’appalto oggetto di gara, che deve includere anche gli eventuali rinnovi o adesioni successive.
In linea generale si osserva che il ricorso all’istituto dell’aggregazione della domanda, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti aggregativi della committenza come da ultimo disciplinati dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, non può di per sé giustificare l’eventuale adesione postuma, non potendo il ricorso allo stesso consentire di derogare né ai principi che presiedono il regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, né alle norme sopra richiamate.
Parimenti, il perseguimento dell’obiettivo di conseguire un eventuale risparmio di spesa, anche in ottemperanza a specifiche previsioni normative di riduzione e contenimento dei costi, non può legittimare l’esistenza e l’applicazione di una clausola di adesione indeterminata in violazione delle regole dell’evidenza pubblica (così, Consiglio di Stato, sent. n. 4387/2016).
In allegato il testo completo del Comunicato.