Adempimenti e versamenti fiscali: sospensione estiva con il mese di Agosto. Quali sono le date? Quando termina quest’intervallo?
I pagamenti delle imposte mediante il modello F24, che scadono dal 1º al 20 agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Durante il periodo estivo, oltre ai termini processuali, vanno in standby anche le scadenze relative a diversi adempimenti e versamenti tributari.
Innanzitutto, gli adempimenti fiscali e i versamenti delle imposte effettuati mediante F24 (compresi quelli rateali), che scadono dal 1º al 20 agosto, possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione. Inoltre, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori) sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre.
Non rientrano, però nella sospensione i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva. (articolo 37, comma 11-bis, Dl 223/2006).
Ulteriori ipotesi di sospensione sono previste dal decreto-legge 193/2016 (articolo 7-quater, commi 17 e 18):
- dal 1º agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni previsto per il pagamento degli importi risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
- i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto); si ricorda che il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento da parte del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997); ne consegue che nel calcolo dei termini di impugnazione conseguenti alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione si deve tener conto non solo del periodo di sospensione di 90 giorni, ma anche dell’eventuale sospensione feriale dei termini processuali (cfr anche circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2).