fondo crediti dubbia esigibilitaFondo crediti dubbia esigibilità: importanti chiarimenti arrivano dalla Deliberazione 20 novembre 2017, n. 251 della Corte dei Conti, che ha risposto ad un quesito posto da un Sindaco.


Adeguamento al Fondo crediti dubbia esigibilità: importanti chiarimenti arrivano dalla Corte dei Conti, che ha risposto ad un quesito. Il Sindaco ha infatti  posto alla Sezione un quesito sulla modalità di contabilizzazione di un credito per risarcimento danno erariale, liquidato in base a sentenza con formula esecutiva, a favore dell’ente, notificata dalla Corte dei conti.

 

Chiede, segnatamente in che modo bilanciare l’incertezza del credito, quando la sentenza costituisce titolo di credito per “somme ingenti a carico di soggetti responsabili di danno erariale e la situazione patrimoniale dei debitori, la complessità delle procedure e la possibilità che la sentenza sia impugnata in appello, rendano tali crediti di dubbia e difficile esazione”.

 

Adeguamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: i chiarimenti della Corte dei Conti

 

I principi contabili applicati hanno stabilito che i crediti, anche se originariamente di dubbia esigibilità, devono essere accertati per il loro integrale valore, salvo procedere alla loro svalutazione a mezzo del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) con un metodo standard (cioè in base a criteri prefissati dal legislatore, differenziati in fase previsionale e consuntiva, cfr. D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 3.3. ed esempio n. 5) e sintetici, vale a dire, non partita per partita (metodo analitico) ma per classi di svalutazione (cluster), previamente individuati secondo l’apprezzamento tecnico dell’ente, ispirato a ragionevolezza e prudenza.

 

In ogni caso, “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione” (D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.1.).

 

Tuttavia, quando analiticamente emergono partite di rilevante ammontare che possono compromettere gli equilibri di bilancio, autorizzando spesa senza adeguata copertura, in grado di pregiudicare il principio di equilibrio in senso dinamico (Corte costituzionale, sentenze n.188 del 2106, n. 155 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), gli enti in contabilità finanziaria hanno il dovere di assicurare la copertura delle spese non solo a previsione per il singolo esercizio di competenza (equilibrio statico), ma nella continuità di gestione, verificando e monitorando l’effettività delle coperture in corso di gestione, anche in ottica pluriennale.

 

Per assicurare tale effetto, infatti, i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge; in alternativa, in modo obbligatorio, non si possono trascurare i rischi di soccombenza che possono derivare dal contenzioso su una partita di credito accertata in bilancio, procedendo ad adeguare il Fondo Rischi (FR), in modo adeguato alle passività potenziali che ne possono derivare (ad esempio, per l’eventuale debito restitutorio e le spese legali).

 

Il combinato operare dei due fondi, o la piena valorizzazione prudenziale di uno dei due, evita che l’economia confluita nel risultato di amministrazione crei avanzo libero espansivo della capacità di spesa: le economie, infatti, con tali tecniche, confluiscono in accantonamenti adeguati che evitano per l’ente di contrarre spesa priva di effettiva copertura, nel rispetto del principio dell’equilibrio dinamico di bilancio.

 

A questo link alcuni chiarimenti in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dal 2021.