Nella Delibera n. 52 del 28 aprile 2016 della Corte dei conti Umbria, il parere riguarda l’interpretazione della normativa che impone agli Enti Locali di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività di qualunque importo esclusivamente tramite i soggetti individuati dall’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/15.
Il Sindaco del Comune di Narni ha inoltrato alla Sezione Regionale di Controllo una richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, relativa all’interpretazione della normativa che impone agli enti locali di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività di qualunque importo esclusivamente tramite i soggetti individuati dall’art.1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003 attribuisce alle Regioni e, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti. Al fine di garantire uniformità di indirizzo le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con la deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010, hanno precisato che la funzione consultiva non può considerarsi una forma di consulenza generalizzata, ma va circoscritta alla materia contabile pubblica, quindi a quanto attiene ai bilanci pubblici, alle norme ed ai principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, e comunque limitata a questioni di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su specifici casi concreti di gestione.
In particolare deve escludersi l’ammissibilità di quesiti concernenti scelte relative al merito di procedimenti amministrativi già adottati o da adottarsi dall’ente, che richiedano valutazioni tali da comportare una ingerenza nella concreta attività gestionale dell’ente. Più in dettaglio le Sezioni Riunite hanno delineato una nozione di contabilità pubblica “strumentale”, nella quale rientrano non solo le questioni tradizionalmente riconducibili al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici ma anche i “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (SS.RR., Delib. n. 54 del 17/11/2010).
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