centrali-committenza-642x426Comuni non capoluogo: obbligo di ricorso alle centrali di committenza anche per l’affidamento delle concessioni. A stabilirlo è il Tar Veneto, sezione prima, con la sentenza del 26 gennaio 2017, n. 85.

 


I Comuni non capoluogo non possono sfuggire all’obbligo del ricorso alle centrali di committenza; essi devono utilizzarle non solo per gli appalti, ma anche per l’affidamento delle concessioni. L’eccezione si articola su un duplice ordine di argomentazioni:

 

– da un lato, l’applicabilità alla fattispecie del ben noto principio, per cui sono inammissibili i motivi aggiunti non giustificati da nuove produzioni documentali o dalla successiva conoscenza di vizi del provvedimento impugnato che non sia stato possibile acquisire con la normale diligenza al tempo della proposizione del ricorso originario.  Nel caso de quo tale giustificazione mancherebbe, poiché la ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza solo nella Camera di consiglio del 28 settembre 2016 del fatto che la Centrale Unica di Committenza è priva di una struttura organizzativa, la quale le consenta di indire gare pubbliche, ma detta affermazione è smentita dalla circostanza che è stata la stessa C.I.R. Food a produrre in giudizio (come all. 19 al ricorso) la convenzione istitutiva della ridetta Centrale Unica, il cui contenuto, quindi, le era perfettamente noto. Per questo verso, dunque, i motivi aggiunti sono inammissibili, perché attengono a profili deducibili con l’atto introduttivo del giudizio;

 

– dall’altro, la ricorrente non ha impugnato né l’art. 1 del disciplinare di gara (secondo cui il d.lgs. n. 50/2016 si intende applicabile alla gara “limitatamente alle disposizioni normative di cui viene fatta esplicita menzione nel bando, nel capitolato speciale e nel presente disciplinare”), né l’art. 3 dello stesso disciplinare di gara: quest’ultimo, non richiamando l’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 (recante la disciplina sulle centrali di committenza), esclude, visto il precedente art. 1, che l’ora vista disciplina si applichi alla procedura di scelta del concessionario per cui è causa.

 

Il ricorso originario e i motivi aggiunti sono infondati e da respingere relativamente alla domanda principale con essi presentata (di annullamento dell’aggiudicazione e degli altri atti gravati). Per conseguenza, sono infondate e da respingere le altre domande con questa connesse, ed in specie: la domanda di annullamento, decadenza o declaratoria di inefficacia ex tunc (o ex nunc) del contratto eventualmente stipulato tra le parti nelle more del giudizio, quella di accertamento che la ricorrente era la legittima aggiudicataria della procedura e quella di declaratoria del suo diritto a sottoscrivere il contratto, o a subentrare in questo, se già firmato (ovvero ad ottenere il risarcimento per equivalente, nell’ipotesi di impossibilità del subentro).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.