L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il comunicato dell’ 8 gennaio, ha reso noto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art 1 comma 501, è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.
Ad integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nel precedente Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 dunque è stata comunicata dall’Autorità questa modifica, a seguito dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed, in particolare, per effetto di quanto espressamente previsto dall’art 1 comma 501. Pertanto, il punto 2 del 4° capoverso del richiamato Comunicato si intende soppresso.
La disposizione in questione ha, infatti, previsto che “all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: …b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.
Pertanto, l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il codice identificativo di gara o CIG è un codice adottato in Italia per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d’appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici. È costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici ed è utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici.