acquiescenza-avviso-di-accertamentoEcco alcune brevi delucidazioni, fornite dall’Agenzia delle Entrate, su come funziona la cosiddetta acquiescenza dell’avviso di accertamento.


Per definizione in ambito giuridico il termine acquiescenza indica l’accettazione di un provvedimento da parte del destinatario, e dunque la rinuncia di quest’ultimo ad avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti per legge.

Tuttavia questo termine, in ambito strettamente tributario, acquisisce un significato ulteriore.

Scopriamo dunque come funziona il meccanismo dell’acquiescenza applicato ad un avviso di accertamento ricevuto da uno specifico contribuente.

Acquiescenza dell’avviso di accertamento: come funziona?

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità di utilizzare il meccanismo  dell’acquiescenza: a proprio vantaggio: infatti in questi casi, se rinuncia a presentare ricorso, può ottenere una riduzione delle sanzioni.

L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

  • rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
  • paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Come fare i versamenti?

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

Attenzione: il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it