avvocatoNiente identificazione ai fini FATCA da parte degli intermediari per i notai e gli avvocati che detengono relazioni bancarie gestite nell’ambito della loro attività professionale, così da garantire il segreto professionale di queste categorie professionali, secondo la normativa della Confederazione elvetica. È questo il frutto degli accordi amichevoli firmati dalle autorità competenti di Svizzera e Stati Uniti con cui si introduce nell’accordo FATCA una specifica norma derogatoria per avvocati e notai.

 

Gli accordi FATCA – Come noto, il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) è una normativa unilaterale, valida per tutti i Paesi del mondo, attraverso cui gli Stati Uniti si garantiscono la tassabilità di tutte le attività finanziarie ovunque detenute da cittadini statunitensi e consentono di derogare alla via ordinaria dell’assistenza amministrativa (come avviene con i Paesi non collaborativi). Il FATCA obbliga gli istituti finanziari esteri a fornire alle autorità fiscali statunitensi le informazioni sui conti e sui rapporti finanziari detenuti dai contribuenti americani o a riscuotere un’imposta elevata. L’attuazione dei FATCA tra Stati Uniti e Svizzera avviene sulla base del cd. modello 2 in ragione del quale gli istituti finanziari svizzeri comunicano direttamente alle autorità fiscali statunitensi i dati concernenti i conti intestati ai contribuenti che hanno acconsentito alla comunicazione. A seguito dell’approvazione di un mandato di negoziazione con gli Stati Uniti sono in corso negoziati per un nuovo FATCA che, diversamente da quello attuale, prevederà lo scambio automatico delle informazioni tra le autorità fiscali, come previsto dal cd. modello 1.

 

La nuova norma derogatoria – Il 19 e il 29 febbraio 2016, rispettivamente a Berna e a Washington, le autorità competenti di Svizzera e Stati Uniti hanno sottoscritto l’accordo amichevole con cui si è decisa l’introduzione della norma derogatoria a favore di notai e avvocati. A seguito dell’introduzione di tale deroga, saranno esclusi dal campo di applicazione del FATCA i rapporti finanziari intestati a clienti e che sono gestiti da avvocati o notai nell’ambito di specifiche attività protette legalmente in Svizzera dal segreto professionale. Pertanto, gli istituti finanziari saranno esentati dall’obbligo di identificazione dei professionisti, a condizione che essi attestino per iscritto all’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto che in esso sono depositate somme e valori che rientrano nel campo di applicazione della deroga.

 

La deroga scatterà, ad esempio, in caso di deposito di somme:

 

 

  • a titolo di anticipo di spese legali o di somme detenute per il pagamento nei confronti di autorità governative;
  • relative a questioni legate a eventi successori o ereditari;
  • inerenti cause di separazione o di divorzio.

 

 

Per godere della deroga, inoltre, le somme devono permanere esclusivamente per la durata specifica del procedimento a cui si riferiscono e il professionista avrà l’onere di comunicare per iscritto all’istituto finanziario l’esistenza di tutte le condizioni previsti dalla norma derogatoria, avendo cura di informare l’intermediario di tutte le modifiche che dovessero intervenire successivamente. Nell’accordo è specificato, inoltre, che l’autorità competente della Svizzera ha informato la competente l’autorità statunitense che il rilascio di informazioni non veritiere da parte del professionista rappresenta un reato penale ai sensi dell’art. 251 del codice penale elvetico