Il Dottor Simone Chiarelli approfondisce una recente Delibera della Corte dei Conti che fornisce chiarimenti particolarmente importanti su accordi quadro e impegno di spesa.
La definizione di accordo quadro è presente all’art. 3 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce si tratti di un “accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”.
Esistono due tipologie di accordi quadro:
- accordi quadro completi
- e accordi quadri incompleti.
Nel primo caso – accordo quadro completo – sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell’accordo quadro.
Nel secondo caso – accordi quadro incompleti – non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi, e dunque essi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti che deve essere effettuato sulla base delle condizioni definite ex ante nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
Una recente delibera della Corte dei Conti, la SCCLEG 1/2023, ha espresso importanti chiarimenti su tutta questa materia in relazione alla fattispecie degli impegni di spesa. Qui il testo completo della Delibera.
Accordi quadro e impegno di spesa: chiarimenti della Corte dei Conti
Per un approfondimento su questa Delibera, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.
Potete visualizzare il video completo nel player qui di seguito.
Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli