vaticanoLa convenzione in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015, è, infatti, entrata in vigore lo scorso 15 ottobre, dopo che è avvenuto lo scambio delle ratifiche tra le parti contraenti.

 

Pronti per dare attuazione alla convenzione, in materia fiscale, firmata dalla Repubblica italiana e dallo Stato della Città del Vaticano. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, pubblicato i modelli, approvati con provvedimento 18 ottobre 2016, con cui persone fisiche (gli stessi religiosi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi) e specifici enti (indicati nella convenzione diversi ordini ecclesiastici) possono avvalersi di una procedura di regolarizzazione, avente gli stessi effetti della voluntary disclosuredisciplinata dalla legge 186/2014, per le annualità d’imposta fino al 2015. In particolare, vengono date disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), nonché le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio).

 

Con altro provvedimento del 18 ottobre 2016, la stessa Agenzia fornisce le modalità attuative, a regime, del nuovo sistema di tassazione, istituito con la convenzione in parola, dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nella Città del Vaticano da parte di soggetti residenti in Italia. Sono, pertanto, disciplinati gli adempimenti inerenti le modalità di determinazione e versamento delle imposte dovute ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, che dovranno effettuare gli enti e il rappresentante fiscale ivi indicati, e individuato il sistema di tassazione applicabile nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

 

La Convenzione

 

Oltre a promuovere lo scambio di informazioni ai fini fiscali tra i due Stati, recependo il più aggiornato standard internazionale in materia, articolo 26 del modello Ocse, il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività finanziaria in territorio Vaticano. Tali tipologie di contribuenti possono, inoltre, avvalersi di una procedura di regolarizzazione, per le annualità d’imposta fino al 2015, avente gli stessi effetti della voluntary disclosure disciplinata dalla legge 186/2014.

 

I contribuenti interessati

 

Per poter accedere al sistema semplificato di tassazione, e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità dal 2010 al 2015, è richiesto, come condizione, che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, siano essi persone fisiche o specifici enti indicati dalla Convenzione. In dettaglio, i contribuenti interessati appartengono alle seguenti categorie:

 

 

  • chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano
  • Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

 

 

La regolarizzazione

 

La regolarizzazione è ammessa, come avviene normalmente, solo se l’istanza viene ricevuta dall’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.

 

La richiesta deve essere presentata, tramite l’apposito modello, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione, all’Istituto Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dall’entrata in vigore della Convenzione. L’istanza deve essere corredata, a pena di nullità, da una documentazione riepilogativa di accompagnamento, da redigere secondo il format allegato al provvedimento 18 ottobre 2016 e disponibile sul sito internet delle Entrate, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”. La procedura si perfeziona con il versamento, da parte dell’istante, degli importi dovuti, entro un anno dall’entrata in vigore della Convenzione.

 

Ci si mette in regola, pertanto, pagando delle somme forfettarie, a titolo di redditi di capitale e di redditi diversi. Per il 2012, inoltre, è dovuta anche l’Ivafe sulle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano. I benefici sanzionatori ed esimenti penali sono analoghi a quanto avviene per la voluntary disclosure disciplinata dalla legge 186/2014.